Agli ispettori Inps istruzioni in materia di accesso ispettivo e verbalizzazione unica

Pubblicato il 14 maggio 2011 L’Inps è intervenuto con la circolare n. 75/2011 del 13 maggio, al fine di adeguare i propri interventi ispettivi alle disposizioni già emanate dal ministero del Lavoro con la circolare n. 41/2010, alla luce delle modifiche introdotte dal Collegato lavoro.

Scopo del documento di prassi è fornire al personale ispettivo dell’Istituto indicazioni operative in ordine alla corretta ed omogenea applicazione della normativa in materia di accesso ispettivo e verbalizzazione unica. La grande novità è che anche gli ispettori dell’Inps, in sede di verifica, devono adottare il verbale di primo accesso e il verbale unico conclusivo.

La circolare indica quali sono gli elementi costitutivi del verbale di primo accesso, ribadendo come questo debba necessariamente contenere “l’identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego”. Inoltre, il verbale di primo accesso deve accogliere la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo e dovrà contenere necessariamente anche una serie di indicazioni sull’informativa data dai verificatori al datore di lavoro, tra cui la possibilità di farsi assistere da un professionista di fiducia o altro soggetto abilitato e di mettere a verbale già alcune dichiarazioni.

A seguito di questi nuovi poteri attribuiti al personale ispettivo dell’Inps, è ad esso riconosciuto un potere di diffida analogamente a quanto già previsto per gli ispettori del lavoro. I destinatari del potere di diffida sono il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido, mentre in precedenza il datore di lavoro risultava l’unico soggetto nei confronti del quale indirizzare la diffida. Per quanto riguarda la regolarizzazione, la circolare ribadisce il termine di 30 giorni, decorrenti dalla notificazione del verbale unico di accertamento per la regolarizzazione e non attribuisce più alla discrezionalità degli organi di vigilanza la fissazione di tale termine, come avveniva nella vecchia disciplina.

Riguardo al verbale unico si ribadisce che questo racchiude in un unico documento la constatazione e la notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza e consente di evitare la redazione di una molteplicità di provvedimenti. Infatti, le contestazioni delle diverse tipologie di violazioni ed i relativi importi sanzionatori sono contenuti in un unico atto, e nel verbale stesso si può reperire ogni elemento utile ed idoneo per una corretta e completa notificazione delle violazioni rilevate nel corso della verifica ispettiva.
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