E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2024 la Legge n. 25 del 4 marzo 2024, recante modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.
Il provvedimento interviene per garantire la protezione del personale della scuola, prevedendo una stretta penale a tutela della sicurezza dei docenti.
Le relative disposizioni entreranno in vigore il 30 marzo 2024.
La legge, messa a punto per contrastare i fenomeni di violenza esercitata dagli studenti, ma anche dai loro familiari, nei confronti del personale della scuola, si compone di sette articoli ed opera su due piani.
Da una parte, si interviene con disposizioni a livello di:
Dall'altra, si interviene sul versante penalistico-sanzionatorio con misure che si sostanziano:
In primo luogo, è introdotta una modifica all'art. 61 c.p., sulle circostanze aggravanti comuni, nel cui novero viene inserita un'ulteriore circostanza consistente nell'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, nei confronti del personale della scuola.
A seguire, è modificato l'art. 336 c.p., sulla fattispecie di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e che punisce chiunque usi violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o a omettere un atto dell'ufficio o del servizio.
Il ritocco, nel contesto di tale fattispecie di reato, introduce una circostanza aggravante a effetto speciale, ai sensi della quale la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.
Per finire, si modifica l'art. 341-bis c.p. sul reato di oltraggio a pubblico ufficiale, che punisce chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offenda l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni.
Anche rispetto a questa fattispecie di reato, viene prevista una circostanza aggravante a effetto speciale: la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso nei confronti di appartenenti al personale della scuola.
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