Precisazioni dalle Sezioni Unite penali di Cassazione per quel che concerne la circostanza aggravante della destrezza di cui all’articolo 625, primo comma, n. 4 del Codice penale per chi commette il reato di furto.
Secondo il massimo Collegio di legittimità, in particolare, l’aggravante in oggetto deve ritenersi non sussistente nell’ipotesi in cui il furto sia commesso da chi si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore della cosa poi sottratta.
Detta circostanza aggravante richiede, infatti – ha evidenziato la Corte nella sentenza n. 34090 depositata il 12 luglio 2017 – un comportamento dell’agente, posto in essere prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, “caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del bene stesso”.
Nel caso specificamente esaminato, i giudici di legittimità hanno escluso che nella condotta dell’imputato, il quale aveva prelevato un computer portatile dal bancone di un esercizio commerciale nel momento in cui la proprietaria era impegnata a servire altri clienti, fossero ravvisabili gli estremi della destrezza.
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