Aggiustamenti da transfer pricing senza Iva

Pubblicato il 02 novembre 2018

Con la risposta n. 60 del 2 novembre 2018, l’Amministrazione finanziaria si sofferma sul trattamento ai fini Iva degli aggiustamenti da transfer pricing, analizzando una fattispecie molto diffusa nell’ambito dei gruppi multinazionali.

Il quesito è stato sollevato da una società italiana (ALFA), appartenente ad un gruppo multinazionale, che coordinava la produzione dei beni commercializzati dalla capogruppo non residente, nonché la distribuzione dei beni stessi, gestendo anche alcune attività accessorie.

Nello specifico, i beni vengono prodotti da una delle società del gruppo, sono acquistati dalla società interpellante e vengono commercializzati da altre consorelle. Le cessioni infragruppo vengono effettuate ad un prezzo in linea con la policy del gruppo in tema di prezzi di trasferimento, coerentemente con il criterio di libera concorrenza (“arm’s length”).

In base al modello di transfer pricing seguito dal Gruppo, vi è un Accordo che prevede che possano essere effettuati specifici "aggiustamenti", tali da permettere che sia comunque rispettato il criterio di libera concorrenza. Per effetto di ciò, la società titolare del marchio (BETA) si impegna a riconoscere, ove necessario, l'erogazione di un contributo a favore della società interpellante ogni qualvolta quest'ultima incorra in perdite operative, come quelle scaturenti dalle attività svolte e dagli ingenti costi sostenuti per l'acquisto di attrezzature impiegate nel ciclo produttivo.

All’Agenzia viene chiesto se il contributo, eventualmente riconosciuto in caso di scostamento tra il profitto realizzato dalla società istante e quello determinato secondo il criterio di libera concorrenza, sia o meno rilevante ai fini Iva.

Aggiustamento da transfer pricing non riconducibile ad una prestazione di servizi

L’Agenzia parte dal ricordare che sono prestazioni di servizi imponibili quelle effettuate verso corrispettivo, ovvero a titolo oneroso.

Occorre quindi verificare se la corresponsione di contributi/aggiustamenti, da parte di una società del gruppo in favore di una consorella, integri un corrispettivo versato per un'obbligazione di fare, non fare o permettere, rilevante ai fini Iva.

L’Agenzia ritiene che dall'Accordo esistente tra le due società non sembra ricavarsi un legame diretto tra i contributi/aggiustamenti corrisposti tra le parti e le singole cessioni di beni effettuate tra le stesse.

Di conseguenza, il pagamento del contributo/aggiustamento non rappresenta una remunerazione per una specifica prestazione, da assoggettare autonomamente ad Iva.

Pertanto, i suddetti aggiustamenti da transfer pricing devono intendersi, in linea di principio, non rilevanti ai fini Iva; pertanto, non possono essere considerati come variazioni in aumento o in diminuzione della base imponibile delle medesime transazioni.

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