Il bando di gara ove “illegittimamente” si individua, quale criterio di aggiudicazione, quello del prezzo più basso - al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge ed in luogo di quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa – è immediatamente impugnabile dal soggetto che ha preso parte alla gara, senza che debba attendere l’avvenuta aggiudicazione.
Sussistono difatti tutti i presupposti per l’immediata impugnazione del bando, da parte di chi si dolga di un criterio di aggiudicazione erroneo, dunque illegittimo. In particolare:
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione terza, con sentenza n. 2014 del 2 maggio 2017, annullando gli atti di gara – su ricorso di una società concorrente - indetta da una ASL per la ricerca di una Agenzia cui affidare la somministrazione di personale.
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