Aggiotaggio. Il danno patrimoniale è in re ipsa

Pubblicato il 21 luglio 2011 Il reato di aggiotaggio, quale delitto di pericolo, non richiede la dimostrazione di un evento e, cioè, del danno patrimoniale, cagionato ai destinatari dell'informazione decettiva. Ed infatti, “l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose (qual è la condotta di mero pericolo, sottesa alla fattispecie di aggiotaggio) legittima la pronuncia della sentenza del giudice penale alla condanna generica al risarcimento dei danni, senza che sia necessaria la quantificazione del pregiudizio”.

E' una delle importanti conclusioni raggiunte dai giudici di Cassazione, Quinta sezione penale, nel testo della sentenza n. 28932 depositata il 20 luglio 2011 con cui viene riconosciuto il diritto dei risparmiatori e della Consob al risarcimento del danno innegabilmente provocato dall’alterazione delle false informazioni diffuse sullo stato dell’azienda Parmalat.

Con la decisione, in particolare, è stata confermata la condanna per aggiotaggio e false comunicazioni al mercato a carico del patron, Callisto Tanzi, e degli altri manager della Parmalat, ritenuti responsabili per aver ingannato gli investitori e la Consob nell'ambito del crack finanziario della società. Sostanzialmente, la pena detentiva irrogata nei confronti degli imputati è stata ridotta in considerazione della prescrizione dei reati commessi nel periodo febbraio - giugno 2003.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy