Con il decreto ministeriale del 29 novembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 2023, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha rideterminato il saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2024 la misura è stata fissata al 2,50 % in ragione d’anno,
Il Ministero dell’Economia può modificare annualmente la misura del saggio degli interessi legali sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.
Nel caso in cui entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, lo stesso rimane invariato per l'anno successivo.
Al saggio si computano gli interessi convenzionali nel caso in cui le parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, diversamente sono dovuti nella misura legale. Nel caso in cui le parti non ne abbiano determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
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