L’Agenzia delle Entrate ha messo mano, in data 31 marzo 2022, ai software di compilazione sia del modello Iva TR – relativo al credito Iva trimestrale – che del modello per la comunicazione delle locazioni brevi 2022.
Tale modulistica va utilizzata dai contribuenti Iva che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma o l’utilizzo in compensazione.
In merito, si pone in evidenza che l’aggiornamento del 31 marzo 2022 riguarda la modifica del limite di compensazione per portarlo a 2 milioni di euro come previsto dalla legge di bilancio 2022 (prima era 700.000 euro). Si ricorda, però, che il limite di due milioni era stato inserito dal Dl Sostegni-bis, ma in via provvisoria.
La presentazione del modello in parola deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, solo per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.
In linea generale, l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza. Il superamento del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno, prevede l’obbligo di utilizzare i detti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione.
Scatta l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità quando il credito d’imposta annuo richiesto in compensazione è superiore a 5mila euro.
Disponibile la versione 1.0.0 del 31/03/2022 per il software di compilazione e di controllo delle comunicazioni relative alle locazioni brevi 2022.
L’aggiornamento è dovuto al fatto che il provvedimento agenziale n. 86984/2022 ha disposto l’integrazione della precedente comunicazione con ulteriori dati, riguardanti l’anno di riferimento della locazione e i dati catastali dell’immobile oggetto di locazione.
L’obbligo della comunicazione riguarda:
La comunicazione dei dati va effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto.
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