Aggiornamento per gli enti ammessi ai contributi per la ricerca
Pubblicato il 08 aprile 2015
In base all'
articolo 14, comma 1, del Dl n. 35/2005,
persone fisiche e soggetti Ires posso dedurre dal reddito,
le liberalità, in denaro o in natura, effettuate in favore delle fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute, aventi per scopo statutario lo
svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica. Il diritto è soggetto al limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e alla misura massima di 70.000 euro annui.
Con
Dpcm del 4 febbraio 2015 sono stati aggiornati gli elenchi dei destinatari delle liberalità per aggiungere altri soggetti ritenuti idonei a rientrarvi.
Ai sensi dell'art. 1, comma 353, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, sono
deducibili integralmente dal reddito di società ed altri soggetti passivi Ires i contributi o le liberalità erogate in favore di fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.
In altro
Dpcm del 4 febbraio 2015 si trova l'allegato revisionato dei soggetti destinatari delle liberalità.
I decreti sono stati pubblicati sulla “
Gazzetta ufficiale” n. 79 del 4 aprile 2015.