Nel caso in cui l'aggiornamento continuo rappresenti uno degli obblighi in cui si sostanzia l'esatto adempimento della prestazione lavorativa, questo va eseguito nell'ambito dell'orario di lavoro assegnato al dipendente.
Così si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30907 del 29 novembre 2018, aggiungendo che, qualora la contrattazione collettiva non abbia specificamente disposto in merito, spetta all'imprenditore, su cui ricade l'organizzazione del lavoro, individuare la porzione temporale della prestazione del lavoratore da dedicare all'attività di aggiornamento.
In definitiva, se l’aggiornamento continuo è obbligatorio il datore dì lavoro non può pretendere che questo adempimento venga effettuato dal lavoratore fuori dell'orario di lavoro e neanche pretendere una presenza del dipendente in azienda fuori da detto orario.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".