Aggiornamenti in vista per il Codice del consumo. Recesso entro 14 giorni dall'acquisto
Pubblicato il 06 febbraio 2014
All'ordine del giorno della seduta del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2014, è previsto l'esame del Decreto legislativo di attuazione della
direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e abrogazione delle direttive 85/577/CEE e 97/7/CE.
Il provvedimento contiene un aggiornamento del Codice del consumo introducendo maggiori obblighi di informazione a tutela dei consumatori, con particolare riferimento ai contratti a distanza e quelli negoziati fuori dai locali commerciali. Le novità varranno per i contratti stipulati dal 14 giugno 2014 con esclusione delle transazioni concluse fuori dai locali commerciali di importo fino a 50 euro.
Tra le novità, si segnala la previsione di un'estensione da 10 a 14 giorni del termine entro cui il consumatore potrà esercitare il diritto di recesso; il consumatore, ossia, disporrà di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza spese supplementari. Nei casi in cui il venditore non fornirà al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso verrà a scadere addirittura dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale. Per l'esercizio del diritto al recesso viene fornito, in allegato, anche un apposito modulo-tipo.
Il provvedimento contiene, altresì, misure volte a contrastare il fenomeno dei contratti attivati senza consenso dell'interessato. Nel dettaglio, si prevede che la semplice comunicazione telefonica non sarà più sufficiente per la stipula dei contratti e che il consumatore si riterrà vincolato solo dopo la firma dell'offerta o l'accettazione in forma scritta.
Per quel che riguarda la consegna della merce acquistata, si prevede che una volta superati i 30 giorni dalla conclusione del contratto o dalla data pattuita la consegna, l'acquirente potrà invitare il venditore a effettuare la consegna entro un termine supplementare ed in caso di mancato rispetto della nuova scadenza, sarà possibile risolvere il contratto e chiedere il risarcimento dei danni. Il venditore, in ogni caso, verrà ritenuto responsabile del danneggiamento del bene fino al momento in cui l'acquirente entrerà nel possesso materiale dei beni.