Con ordinanza n. 147 depositata il 9 luglio 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 17 del Decreto legislativo n. 112/1999 in materia di riordino del servizio nazionale della riscossione, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Torino e dalla Commissione tributaria provinciale di Latina con riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione.
La disposizione in esame è stata censurata nella parte in cui determina l’aggio in favore dell’ente riscossore in misura fissa del 9 per cento e include nella base di calcolo dello stesso anche gli interessi dovuti all’ente impositore titolare del credito di imposta.
Le due ordinanze di rimessione, tuttavia, sono state ritenute dalla Consulta come “carenti” sia nella descrizione della concreta fattispecie cui si riferiscono, sia nella motivazione in punto di rilevanza, con la conseguenza che – si legge nel testo della decisione - “resta inibita, a questa Corte, la necessaria verifica circa l’influenza della questione di legittimità sulle decisioni richieste ai rimettenti”.
Ed infatti, viene spiegato come l’omessa o insufficiente descrizione della fattispecie, per consolidata giurisprudenza, si risolva in un difetto di motivazione sulla rilevanza che induce alla declaratoria di inammissibilità della questione.
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