Ordinanza contradditoria quella emanata dalla Corte di cassazione il 5 giugno 2018 in materia di requisiti per beneficiare del bonus prima casa.
Nell’ordinanza n. 14326 resa il 5 giugno 2018, i giudici della Cassazione accolgono il ricorso presentato dall’agenzia delle Entrate e sostengono che, per fruire delle agevolazioni prima casa, in sede di acquisto del bene da parte di coniugi in regime di comunione legale, è necessario che le dichiarazioni richieste dalla legge - ossia la non titolarità con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa nel comune in cui è situato l’immobile da comprare – siano rese da entrambi i coniugi.
Pertanto, il fatto che si acquisti in regime di comunione legale non esime uno dei due coniugi dal rilasciare le dichiarazioni richieste.
L’assunto contenuto nella pronuncia del 5 giugno 2018 è contrastante, però, con altre rese in precedenza.
In varie sentenze si afferma che, nel caso di acquisto di appartamento ad uso abitativo da parte di uno dei coniugi in regime di comunione legale, l’altro deve considerarsi comproprietario ed acquisisce il diritto a beneficiare delle agevolazioni fiscali relative all’acquisto della “prima casa” anche se non possiede i requisiti di legge, sussistenti solo in capo al coniuge acquirente.
Appare evidente che è necessario un orientamento, in tale materia, univoco.
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