Agevolazioni PPC, registro al 9% in caso di rinuncia

Pubblicato il 03 luglio 2020

Laddove l'acquirente rinunci espressamente in atto alle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina (PPC), perché consapevole di non poter rispettare le condizioni previste dalla norma, al trasferimento dei terreni agricoli a favore dei soggetti in possesso dei requisiti si applica l’imposta di registro ordinaria del 9%, prevista per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere.

È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con il contenuto della consulenza giudica resa con la risposta n. 7 del 24 giugno 2020.

Agevolazioni PPC, il quadro normativo

L'art. 2, co. 4-bis, del D.L. n. 194/2009, convertito con modificazioni in L. n. 25/2010, stabilisce che al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1%.

Si ricorda, al riguardo, che i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.

Invece, l'art. 1, co. 3, della Tariffa, parte prima, allegata al Tur, stabilisce che “Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale”, si applica l'imposta di registro nella misura del 15%.

Agevolazioni PPC, risposta Agenzia delle Entrate

Quindi, al contrario, se ne deduce che, nel caso di trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze effettuato a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, senza la richiesta delle “agevolazioni per la piccola proprietà contadina”, l’atto è soggetto all'imposta di registro nella misura del 9%, prevista per “gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere”, dall'art. 1, co.1, della Tariffa, parte prima, allegata al Tur.

Pertanto, in seguito alla rinuncia delle predette agevolazioni per la PPC si può applicare, al trasferimento dei terreni agricoli a favore dei soggetti in possesso dei previsti requisiti, l'imposta di registro nella misura del 9%.

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