La procedura per le agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati si arricchisce di una nuova funzionalità, per permettere il subentro, in caso di decesso del genitore richiedente, dell’altro genitore nella domanda già presentata.
Lo si apprende dal messaggio Inps n. 101 del 14 gennaio 2020.
La novità è riferita alle istanze per agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati, previste dall’articolo 1, comma 355, L. n. 232/2016, presentate dall'1 gennaio 2019, che si trovano in un qualsiasi stato, tranne che “bozza”, “protocollata annullata” e “chiusa”.
Il genitore che intende effettuare la sostituzione deve accedere al servizio online dell’applicativo tramite PIN INPS dispositivo, SPID o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Successivamente occorre selezionare, all’interno della sezione “Variazioni domanda”, l’apposita voce “Subentro per decesso” ed inserire il codice fiscale del genitore deceduto.
Una volta entrati nell’istanza originaria, sarà possibile utilizzare tutte le funzionalità collegate ad essa.
Per modificare la modalità di pagamento, è necessario che sia conclusa l’operazione di subentro. Questo il percorso: voce di menu “Variazioni Domanda” - “Invia Richiesta” - “Motivo Richiesta di Variazione” - “Modifica modalità di Pagamento”.
Se viene chiesto l’accredito su un conto corrente (bancario o postale), su un libretto postale o su una carta di pagamento dotata di IBAN, dovrà essere allegato il modello dei dati di pagamento “SR163” debitamente compilato.
L’Inps specifica che, ai fini del rimborso delle rette relative a mensilità già prenotate dal genitore deceduto, ma non ancora documentate, il subentrante potrà allegare sia documentazione di spesa intestata a proprio nome che documentazione a suo tempo rilasciata al richiedente originario.
Per il rimborso di mensilità per le quali è stata già presentata documentazione da parte del genitore deceduto, il pagamento sarà disposto tenendo conto delle nuove modalità di pagamento indicate dal subentrante.
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