Agevolazioni fiscali anche agli intermediari equiparati alle banche

Pubblicato il 15 marzo 2011 Con la sentenza n. 5845 dell’11 marzo 2011, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione analizza il contenzioso sorto tra l’agenzia delle Entrate di Siena e un’azienda olearia del luogo, a seguito dell’invio di un avviso di liquidazione con cui il Fisco voleva revocare le agevolazioni previste dal Dpr n. 601/73, all’articolo 15, riguardanti un contratto di finanziamento erogato dal Sviluppo Italia Spa per la costruzione di un opificio industriale.

Secondo i Supremi giudici “è incontestato che il finanziamento erogato da Sviluppo Italia Spa rientri nelle operazioni relative a finanziamenti a medio e lungo termine di durata contrattuale superiore a 18 mesi”. Inoltre, è altrettanto evidente come nel caso di concessione di finanziamenti agevolati, o aventi gestione di fondi pubblici, il TU bancario abbia previsto la piena equiparazione tra banche e intermediari finanziari che, come Sviluppo Italia spa, siano iscritti nell'elenco speciale di cui all' articolo 107 del TU n.385/93.

Ne discende che l’attuale disciplina delle agevolazioni fiscali previste per i diversi tipi di finanziamenti agevolati può essere estesa anche al caso descritto, dato che essa deve essere intesa in funzione dell'attività di erogazione del credito e non anche in relazione alla natura giuridica del soggetto erogatore, che può essere tanto una banca quanto un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

Di qui, la conclusione degli ermellini, secondo cui è esente dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria proporzionale e dell’imposta di bollo, così come è esente dalle concessioni governative, il finanziamento superiore a 18 mesi erogato da aziende di credito ad un intermediario finanziario che non è necessariamente una banca.
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