La legge di Bilancio 2023, pubblicata lo scorso 29 dicembre 2022 sulla Gazzetta Ufficiale n. 303, ha prorogato le due misure in materia di esoneri contributivi maggiormente utilizzate nell’anno 2022 ed ha introdotto un nuovo sgravio contributivo per l’assunzione di soggetti percettori del Reddito di Cittadinanza.
Nel primo caso ci riferiamo, chiaramente, alle agevolazioni per le assunzioni o trasformazioni di soggetti under 36, mai occupati, nella loro vita lavorativa, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ed a quelle per l’assunzione di donne, per le quali viene innalzata la riduzione contributiva già prevista dalla Legge Fornero al 100% della quota contributiva a carico dei datori di lavoro.
Sul fronte delle nuove risorse fruibili dai datori di lavoro, invece, l’art. 1, comma 294 e ss., prevede lo sgravio contributivo al 100% dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di dodici mesi, per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di soggetti percettori del Reddito di Cittadinanza.
Le predette tre agevolazioni risultano oggi accomunate dal medesimo tetto massimo: 8.000 euro, in luogo dei precedenti 6.000.
Prorogato per il 2023 anche il taglio al “cuneo fiscale” (o, meglio, contributivo) in applicazione del comma 281, con due scaglioni d’applicazione 2% e 3%, rispettivamente per le retribuzioni imponibili fino a 2.962 euro e 1.923 euro.
Il comma 297, art. 1, legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che le precedenti disposizioni di cui al comma 10, della legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) si applichino anche alle nuove assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023.
Come noto tale esonero, che innalzava al 100% dei contributi previdenziali l’esonero contributivo contemplato dall’art. 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rivolto esclusivamente ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o trasformazioni di rapporti a termine stipulati con lavoratori che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (35 anni e 364 giorni) e che non siano mai stati occupati, con il medesimo o con altro datore di lavoro, a tempo indeterminato nel corso dell’intera vita lavorativa. Appare il caso di rammentare che tale rilevante limite, spesso oggetto di criticità rispetto alla reale fruizione della misura, non viene oltrepassato nei casi in cui il soggetto ha avuto precedenti rapporti di:
Come per la precedente disciplina, individuata la platea di soggetti, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi che si estendono a 48 mesi nel caso in cui la sede o l’unità produttiva sia ubicata in una delle seguenti regioni: Abruzzo; Molise; Campania; Basilicata; Sicilia; Puglia; Calabria e Sardegna.
Al riguardo, appare il caso di evidenziare che il tenore letterale del comma 297, della Finanziaria 2023, estende espressamente le disposizioni di cui al comma 10, art. 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178, potendo sorgere effettivi dubbi applicativi circa l’interpretazione che vede applicabili, nel 2023:
Dalla relazione tecnica alla Manovra 2023, però, tali dubbi vengono fugati, sicché la prosecuzione dell’esonero in trattazione, già applicabile per il biennio 2021-2022, appare operare nei limiti e nelle condizioni già viste negli anni passati.
Unica modifica rispetto alla precedente disciplina è quella prevista dal secondo periodo del medesimo comma 297, che innalza il tetto massimo agevolabile a 8.000 euro su base annua.
La misura, come dispone il successivo comma 299, è subordinata ai sensi dell’art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione Europea.
Il comma 298, art. 1, legge di Bilancio 2023, estende per le nuove assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate, l’esonero contributivo totale già previsto nel precedente biennio dall’art. 1, comma 16, legge 30 dicembre 2020, n. 178, che – si rammenta – aveva modificato in via transitoria la disciplina prevista dall’art. 4, commi da 8 a 11, legge 28 giugno 2012, n. 92.
La misura si rivolge, allora, all’assunzione a tempo determinato o indeterminato di donne:
Anche in tal caso, il limite è aumentato a 8.000 euro su base annua e la misura resta ancorata all’autorizzazione della Commissione Europea.
Come per l’agevolazione trattata al paragrafo precedente, il comma 298 estende esclusivamente le disposizioni di cui al comma 16, art. 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178, e non anche quelle del successivo comma 17, a mente del quale le assunzioni realizzate devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza dei lavoratori occupati in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Sul punto sono attesi chiarimenti operativi da parte dell’Istituto previdenziale.
Il comma 294 riconosce ai datori di lavoro che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti beneficiari del Reddito di Cittadinanza di cui agli artt. da 1 a 13, decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, un esonero, per un periodo massimo di dodici mesi, dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico pari al 100%, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua riparametrati ed applicati su base mensile.
Tale esonero, subordinato anch’esso all’autorizzazione della Commissione europea, è alternativo a quello già previsto dall’art. 8, D.L. n. 4/2019, per i percettori del Reddito di Cittadinanza ed è fruibile, ai sensi del successivo comma 295, anche nel caso di trasformazioni di contratti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2023.
Non solo sgravi per i datori di lavoro. L’art. 1, comma 281, in via eccezionale e per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 ha previsto l’esonero sulla quota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti per invalidità, vecchiaia e superstiti, in due diverse modalità applicabili a seconda dell’importo della retribuzione mensile lorda.
In particolare, l’esonero è pari a:
Come per la precedente versione, contemplata dall’art. 1, comma 121, legge 30 dicembre 2021, n. 234, la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per tredici mensilità e i suddetti limiti sono maggiorati del rateo di tredicesima per il mese di competenza dicembre.
ATTENZIONE: come già precisato dall’INPS nel messaggio 26 settembre 2022, n. 3499, laddove la contrattazione collettiva applicata prevede l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima (ovverosia la c.d. quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva, l’agevolazione troverà applicazione solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della quattordicesima o dei suoi ratei, sommato/sommati alla retribuzione imponibile del mese di riferimento, non ecceda i predetti importi massimi di retribuzione imponibile. Se tali limiti vengono superati, nel mese di riferimento, non potrà trovare applicazione la riduzione della ritenuta previdenziale a carico del lavoratore. |
Per i lavoratori rientranti nella misura in trattazione lo stipendio netto del 2023 sarà certamente più elevato dell’anno appena trascorso, giacché impropriamente l’esonero viene ricondotto alla c.d. riduzione del cuneo fiscale. Infatti, sebbene la riduzione della quota contributiva, non incidente ai fini delle prestazioni previdenziali, consentirà di percepire un netto superiore rispetto a quello calcolato con le regole ordinarie, aumenterà – avendo minori deduzioni – il reddito fiscalmente imponibile e, di conseguenza, l’IRPEF netta dovuta.
Si rammenta che la concreta applicazione dell’esonero in argomento, oltreché fare riferimento alla singola mensilità di spettanza, è subordinata alle future indicazioni dell’Istituto previdenziale.
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