Le agevolazioni contributive messe in campo dal Legislatore con il c.d. Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) per fronteggiare l’attuale crisi economica conseguente all’emergenza Coronavirus sono diverse e vengono di seguito analizzate per permettere ai datori di lavoro di fare una scelta il più possibile consapevole.
Il primo intervento, finalizzato ad incoraggiare l’occupazione grazie ad un minor costo del lavoro, è a favore di quelle aziende (escluso il settore agricolo) che hanno già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 di CIG per COVID-19 (integrazioni salariali di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020), e che opteranno per non utilizzare, invece, le integrazioni salariali messe a disposizione proprio con il Decreto di Agosto (art. 3, D.L. n. 104/2020).
In tal caso le aziende, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, potranno usufruire di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato ed applicato su base mensile.
Tale esonero:
è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta;
è subordinato, all'autorizzazione della Commissione Europea.
Al datore di lavoro che beneficerà dell’esonero in questione si applica la disposizione prevista dall’art. 14 del medesimo D.L. n. 104/2020, relativa al divieto di effettuare licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, pena la revoca con efficacia retroattiva dell'esonero contributivo concesso e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.
Sulla scorta di quanto sopra le aziende - quando saranno emanate le indicazioni di prassi da parte degli organi competenti - dovranno valutare attentamente se gli converrà utilizzare nuovi periodi di cassa integrazione o fruire dell’agevolazione in questione.
La seconda agevolazione messa in campo dal DL Agosto – sempre con l’esclusione del settore agricolo - è un esonero contributivo che spetta per coloro che, fino al 31 dicembre 2020, assumeranno lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 104/2020.
L’agevolazione è esclusa per l’assunzione di lavoratori domestici, apprendisti e lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.
Il bonus consiste - ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche - nell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Inoltre l’esonero:
è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva al 15 agosto 2020;
è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Il limite di spesa per il beneficio contributivo in questione non è però illimitato per cui spetterà all’INPS monitorarne il rispetto.
Uno specifico esonero contributivo (art. 7, D.L. n. 104/2020) è stato, inoltre, previsto per le assunzioni a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020 nel settore turistico e degli stabilimenti termali.
Si tratta sempre di un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, come previsto per il precedente paragrafo.
Tuttavia, nel caso di specie, l’esonero sarà riconosciuto limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale.
Anche in questo caso tale esonero:
è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta;
è subordinato, all'autorizzazione della Commissione Europea.
Altra agevolazione è, infine, prevista dall’art. 27 del Decreto Agosto, in favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che abbiano la sede di lavoro in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% ed il 90%, ed un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.
In questo caso è previsto un esonero dal versamento dei contributi dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti in generale per i lavoratori dipendenti, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL, ferma restando sempre l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’agevolazione sarà concessa, previa autorizzazione della Commissione Europea.
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE DI CUI AL DL AGOSTO
TIPOLOGIA |
TERMINE |
AGEVOLAZIONE |
ESCLUSIONI |
Aziende che hanno fruito della CIG a maggio e giugno 2020 e non la richiedono |
Entro il 31.12.2020
|
Esonero contributivo per max 4/m, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato ed applicato su base mensile |
Settore agricolo |
Assunzioni a TI e trasformazioni da TD a TI |
Entro il 31.12.2020 |
Esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 6/m decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. |
Lavoratori domestici, apprendisti e lavoratori che hanno avuto un contratto a TI nei 6/m precedenti l’assunzione presso la medesima impresa |
Turismo e stabilimenti termali |
Entro il 31.12.2020 |
Esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua per massimo 3 /m |
Lavoratori che hanno avuto un contratto a TI nei 6/m precedenti l’assunzione presso la medesima impresa |
Aree svantaggiate e decontribuzione Sud |
Entro il 31.12.2020 |
Riduzione del 30% dei contributi dovuti per i dipendenti dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, premi e contributi INAIL esclusi |
Settore agricolo e contratti di lavoro domestico |
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