Agevolazioni autotrasportatori: definite le deduzioni forfetarie 2023

Pubblicato il 29 giugno 2023

Con il comunicato stampa del 16 giugno 2023 il Ministero dell’Economia ha reso noto le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate a favore degli autotrasportatori da indicare nel modello Redditi 2023. In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria delle spese “non documentate” (articolo 66, comma 5 del Tuir), per il periodo d’imposta 2022, nella misura di 48 euro (importo che si riduce rispetto allo scorso anno in cui era prevista una misura pari a 55 euro).

In particolare, la deduzione spetta:

Sul piano operativo, la deduzione forfetaria in esame va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi PF e SP utilizzando nel rigo RF55 i codici “43” e “44” e nel rigo RG22 i codici “16” e “17”.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

Deduzione trasporti effettuati dall’imprenditore

Alle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi, l’articolo 66, comma 5 del Tuir riconosce una deduzione forfetaria dal reddito d’impresa per i trasporti effettuati personalmente” dall’imprenditore nonché dai soci di società di persone (S.n.c. e S.a.s.). In particolare, secondo la C.M. 13/1990 tale deduzione spetta:

Così, possono avvalersi della deduzione in esame le imprese individuali, per i trasporti effettuati per conto di terzi direttamente dall’imprenditore, e le società di persone in relazione ai trasporti personalmente effettuati dai “singoli” soci, che siano in contabilità semplificata o ordinaria per opzione (art. 18, D.P.R. n. 600/1973). Restano, invece, esclusi dal beneficio i trasporti effettuati dei soci di società di capitali nonché quelli effettuati dai collaboratori familiari/coadiutori dell’impresa. Analogamente, la suddetta deduzione non trova applicazione per i contribuenti che adottano il regime dei forfettari e dei cd. ex minimi.

Sul punto, infatti, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E/2008, con riferimento ai contribuenti minimi (estendibile anche ai contribuenti forfettari) ha precisato che “La deduzione forfetaria per spese non documentate prevista per gli autotrasportatori dall’articolo 66, comma 5, del TUIR non può trovare applicazione nell’ambito del regime dei contribuenti minimi. Tale regime che si fonda sul principio di cassa, (..) prevede, infatti, la rilevanza delle sole spese sostenute”.

Per quanto concerne le misure agevolative, con il recente comunicato stampa - sulla base delle risorse disponibili – il ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che:

Nello specifico, l’ammontare delle deduzioni applicabili è così determinato:

Deduzione a giorno

Ambito territoriale del trasporto

16,80 euro (35% di 48 euro)

nel Comune in cui ha sede l’impresa

48,00 euro

oltre il Comune in cui ha sede l’impresa

Anche se la norma individua a monte l’entità delle deduzioni spettanti, le stesse vengono stabilite di anno in anno dal MEF in base alle risorse effettivamente stanziate e all’adeguamento alle variazioni dell’indice Istat.

Ciò detto, si rileva che, come precisato dallo stesso articolo 66 del Tuir:

Articolo 43 del D.P.R. 600/1973

Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata…”

Si riporta un esempio del suddetto prospetto “riepilogativo”, considerando che la ditta abbia sede a Verona: 

Data

Cliente

Destinazione

Durata trasporto

Dati documento

Deduzione

Partenza

arrivo

Data

Numero

Tipo

 

07/06/2022

Alfa srl

Torino

8.30

13.00

07/06/2022

1256

DDT

51 euro

…..

….

….

 

 

….

..

15/06/2022

Due srl

Napoli

10.00

17.30

15/06/2022

1366

DDT

51 euro

16/06/2022

Blu srl

Verona

9.00

10.00

16/06/2022

1370

DDT

17,85 euro

Beta sas

11.00

12.00

1371

DDT

Oro Srl

16.00

17.00

1384

DDT

….

 

…..

 

 

….

04/07/2022

Grau GmbH

Salzburg (A)

8.00

14.00

04/07/2022

1488

DDT

51 euro

….

 

…..

 

 

….

Indicazioni nel modello Redditi

La deduzione forfetaria – come indicato nel citato comunicato - va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi PF e SP, utilizzando:

Tali codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

Impresa

Contabilità semplificata

Contabilità ordinaria per opzione

Ditta individuale

o società di persone

 Rigo RG 22, riporto dei seguenti codici:

  • “16”- Trasporti effettuati all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa;
  • “17”- Trasporti effettuati oltre il Comune in cui ha sede l’impresa;

 Rigo RF 55, riporto dei seguenti codici:

  • “43” - Trasporti effettuati all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa;
  • “44”-Trasporti effettuati oltre il Comune in cui ha sede l’impresa;

Così, ad esempio, se la ditta Rossi S.a.s., in contabilità semplificata, ha redatto un prospetto riepilogativo dei trasporti effettuati “personalmente” dai soci nel 2022 che riporti le seguenti deduzioni:

il rigo RG22 va così compilato:

Deduzione per motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t

Continuando con l’analisi delle disposizioni di cui all’articolo 66, comma 5 del Tuir, si ricorda che per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi è, altresì, prevista una deduzione “forfetaria” annua di euro 154,94per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi” utilizzato nell'attività d'impresa.

Articolo 66, comma 5 del Tuir

Per le medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi….”

In particolare, tale deduzione, come indicato dalla circolare 1/E/2001:

È, dunque, possibile cumulare le due deduzioni. Sul punto, la circolare 5/E/2001 ha precisato che detta deduzione può essere usufruita anche per gli autoveicoli detenuti in locazione finanziaria o in comodato. In merito al calcolo della deduzione, laddove l'acquisto o la cessione sia intervenuta in corso d'anno, il suddetto documento di prassi ha precisato che deve necessariamente operarsi il ragguaglio ad anno il quale dovrà essere effettuato con riferimento ai giorni di effettivo possesso di ciascun autoveicolo o motoveicolo. La deduzione forfetaria deve essere riportata nel rigo RG22, (codice “19”) del modello Redditi PF o SP.

Così, ad esempio, se la ditta Rossi detiene, al 31/12/2022, un parco automezzi con 9 veicoli (a titolo di proprietà) con massa non superiore a 3,5 t ed un motoveicolo in leasing, la deduzione è complessivamente pari a 1.549,40 euro (di cui 1.394,46 euro in relazione agli autoveicoli (154,94 x 9) e 154,94 euro per il motoveicolo in leasing) e va riporta nel modello dichiarativo seguendo le modalità di seguito indicate:

Deduzioni forfettarie per trasferte dei dipendenti

Secondo quanto disposto dall’articolo 95, comma 4 del Tuir, le imprese di autotrasporto merci (a prescindere da forma giuridica e dal regime contabile adottato), in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle “trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale”, possono dedurre un importo pari a 59,65 euro al giorno (elevato a euro 95,80 per le trasferte all’estero), al netto delle spese di viaggio e di trasporto documentate.

Articolo 95, comma 4 del Tuir

Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto”.

ATTENZIONE: Ai sensi dell'art. 62 della L. 342/2000 la parte di deduzione forfettaria di cui art. 95, comma 4, del TUIR che non trova capienza nel reddito della cooperativa, può essere trasferita a tutti i soci lavoratori che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Tale possibilità è riconosciuta anche ad una cooperativa di trasporti che abbia una struttura nella quale realizzi uno scambio mutualistico plurimo di produzione e lavoro (soci lavoratori dipendenti) e di servizi (soci lavoratori autonomi)] limitatamente allo scambio mutualistico con i soci lavoratori dipendenti (risposta interpello 164/E/2023).

Ciò detto, nell’ambito della consueta compilazione del modello redditi, i contribuenti in contabilità ordinaria dovranno riportare:

Così, ad esempio, per la trasferta giornaliera di un autista, se la ditta di autotrasporti Rombi S.n.c. (in contabilità ordinaria) spende 36 euro quale indennità di trasferta e 14 euro quale rimborso spese di vitto, per usufruire della deduzione “forfetaria” di 59,65 euro deve riportare in dichiarazione:

Diversamente, nel caso l’impresa adotti il regime di contabilità “semplificato” si dovrà riportare nel rigo RG16 soltanto l’importo forfetario di 59,65 euro. Va segnalato, infine, che la deduzione in esame può essere usufruita, in sede determinazione del reddito, direttamente dal lavoratore socio della cooperativa che effettua la trasferta, laddove la cooperativa autorizzata all’autotrasporto non fruisce né della deduzione forfetaria né della deduzione analitica delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate fuori del territorio comunale (C.M. 207/2000 circolare 17/E/2001 e risoluzione 39/E/2002).

Indennità di trasferta: aspetti Irap

Ulteriori considerazioni riguardano le disposizioni in materia di Irap. Infatti, pur sottolineando che le suddette deduzioni forfettarie non assumono rilevanza ai fini del tributo regionale, l’articolo 11 comma 1-bis del Dlgs. 446/1997 dispone che “Per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell’articolo 48, comma 5” del Tuir.

Per gli autotrasportatori, quindi, è possibile dedurre le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente. Trattasi delle indennità di cui all’articolo 51, comma 5 del Tuir, ossia delle indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale che concorrono a formare il reddito per la parte “eccedente” 46,48 euro al giorno (elevate a 77,47 euro per le trasferte all'estero), al netto delle spese di viaggio e di trasporto. Inoltre, si rileva che “In caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto” (articolo 51, comma 5 del Tuir). Ai fini Irap, quindi, l'eventuale eccedenza rispetto ai suddetti valori è indeducibile. Sul piano operativo, l’ammontare deducibile delle indennità di trasferta va riportato nel modello Irap in modo “diversificato” in relazione al metodo utilizzato per la determinazione della base imponibile del tributo regionale.

ATTENZIONE: A partire dal 2022, l'autotrasportatore "individuale" è escluso da IRAP (ex art. 1 co. 8 della L. 234/2021), a prescindere dall'organizzazione della quale si avvale.

Nel caso in cui ai fini della determinazione del valore della produzione netta si utilizzi - in via “opzionale” rispetto alle regole dettate dall'art. 5-bis del DLgs .446/1997 - il metodo cd. “da bilancio” (ex articolo 5 del D.Lgs. 446/1997), occorre procedere come segue:

ATTENZIONE: Agli autotrasportatori sono a applicabili le deduzioni previste dall'articolo 11 del DLgs. 446/1997, al ricorrere dei requisiti previsti. Così, per gli autotrasportatori che impiegano dipendenti a tempo indeterminato, i costi ad essi afferenti sono integralmente deducibili. L’articolo 11 co.4-octies del D.Lgs. n. 446/1997 dispone, infatti, la deducibilità piena del costo sostenuto per il personale dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato.

 

Quadro Normativo

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