Agevolazioni anche per il datore di lavoro che assume lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali

Pubblicato il 14 gennaio 2010

Con la circolare n. 5, datata 13 gennaio 2010, l’Inps si rivolge ai datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, spiegando che ad essi spetta un incentivo mensile equivalente alla residua indennità che sarebbe spettata al lavoratore, secondo quanto previsto dall’articolo 7-ter del Decreto legge n. 5/2009, convertito con modificazione nella legge n. 33/2009. L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 12 aprile 2009, data di entrata in vigore della citata legge di conversione.

La norma in questione si pone tra le misure varate lo scorso anno proprio a sostegno dei lavoratori che per effetto della crisi economica avevano perso il posto di lavoro. Infatti con essa è stato introdotto nel nostro ordinamento un incentivo economico finalizzato a favorire la ricollocazione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell’attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina della norma n. 223/1991.

I datori a cui si rivolge la normativa sono tutti coloro che assumano - a tempo pieno o parziale, determinato o indeterminato - lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga. Condizione necessaria per avvalersi del beneficio è essere in regola con gli adempimenti contributivi (Durc interno), a patto che l’assunzione non sia effettuata in ottemperanza di un preesistente obbligo legale o contrattuale.

Analogamente, l’accesso alla facilitazione è negato:

- se intercorrono rapporti di collegamento o controllo tra il datore che assume e l’impresa da cui proviene il lavoratore;

- se l’azienda ha effettuato riduzione di personale nei sei mesi precedenti l'assunzione;

- se il datore di lavoro che assume ha in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale per la quale è stato richiesto, o ottenuto, il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Gli ammortizzatori sociali in deroga che permettono l’accesso al beneficio sono i trattamenti di cassa integrazione in deroga, l’indennità di mobilità in deroga e i trattamenti di disoccupazione speciale edile in deroga previsti dalla legge n. 203/2008. Ovviamente, l’incentivo non spetta se il lavoratore è interessato solo da una semplice riduzione di orario.

L’incentivo spetta per qualunque tipo di assunzione, sia a tempo indeterminato che determinato, e anche nel caso in cui il lavoratore viene assunto per un periodo inferiore alla durata residua dell’ammortizzatore sociale. L’agevolazione è compatibile con qualunque tipo di contratto di lavoro subordinato (anche con un contratto di apprendistato o di inserimento) ed è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente connesse ad un particolare tipo di contratto.

Nel documento di prassi n. 5/2010, inoltre, si illustrano le condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento del beneficio e le modalità con cui i datori di lavoro possono inoltrare l’istanza di ammissione al beneficio.

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