L’Agenzia delle Entrate specifica, nella risposta n. 332 del 21 giugno 2022, alcune particolarità in tema di credito di imposta Zes.
Il regime Zes (Zone Economiche Speciali) - articolo 4, Dl n. 91/2017 – è stato istituito per favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo di imprese già esistenti nonché per l’insediamento di nuove imprese, in alcune aree del Paese.
A tale scopo è stato previsto un credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della L. n. 208/2015, commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
L’agevolazione è stata estesa (art. 37, Dl n. 36/2022) all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Ciò per gli investimenti effettuati a partire dal 1° maggio 2022. Il credito è sempre commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Relativamente, invece, agli investimenti effettuati sino al 30 aprile 2022, il bonus è limitato all'acquisto di immobili.
Precisazioni vengono fornite, nella risposta 332/2022, circa la possibilità di beneficiare del credito di imposta per l'acquisto di immobili strumentali all'interno delle aree ZES tra imprese tra le quali vi è un rapporto di controllo e/o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.
In questo caso la risposta è negativa; infatti la norma prevede che il credito d’imposta non spetti se sussiste un collegamento tra acquirente e cedente. Dunque, l’agevolazione Zes non viene riconosciuta se il trasferimento degli immobili strumentali, all’interno dell’area ZES, avviene tra società con rapporti di controllo e/o di collegamento.
Infine, viene specificato che sono cumulabili il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e il credito Zes, in relazione agli stessi investimenti, a condizione che la somma non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento.
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