L’ordinanza n. 19989 del 27 luglio 2018 della Corte di Cassazione fa chiarezza sulla possibilità di usufruire dell’agevolazione "prima casa" anche nel caso in cui il contribuente sia titolare, nello stesso Comune in cui si trova l’immobile per il quale vuole accedere al beneficio, di un’altra abitazione data in locazione.
Nello specifico, la Corte sottolinea che ai fini della fruizione dei benefici per l’acquisto della “prima casa” è necessario specificare la nozione di “casa di abitazione” che – secondo quanto si legge nella pronuncia in oggetto – deve essere intesa “nel senso di alloggio concretamente idoneo, sia sotto il profilo materiale che giuridico, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato”.
Ma tale idoneità – a detta della Corte – "deve ritenersi insussistente nel caso in cui l’immobile sia locato a terzi".
Infatti, il concetto di abitazione presuppone implicitamente il requisito dell’idoneità e qualora manchi tale elemento nell’immobile posseduto dal contribuente, sussistono comunque i presupposti per godere dell’agevolazione “prima casa” nonostante la presenza di altro titolo di proprietà.
I giudici di legittimità, aderendo ad un diverso orientamento giurisprudenziale rispetto a quello adottato in passato (cassazione n. 2565/2018), ritengono ora che solo un’abitazione soggettivamente e oggettivamente idonea all’uso abitativo possa escludere l’applicazione del beneficio prima casa all’acquisto nel medesimo Comune.
Pertanto conclude l’ordinanza n. 19989/2018: “l’agevolazione spetta anche all’acquirente che sia titolare del diritto di proprietà su altra casa situata nello stesso Comune in cui si trova l’immobile che viene acquistato allorchè tale casa sia oggetto di un rapporto locativo regolarmente registrato e non maliziosamente preordinato a creare lo stato d’indisponibilità della stessa”.
Ciò significa che tra le ipotesi di impossibilità concreta di inutilizzo dell’immobile non devono farsi rientrare solo le problematiche strutturali e fisiche del bene, ma anche quelle in cui sussiste un vincolo giuridico, seppur temporaneo (come appunto il contratto di locazione) sullo stesso, che in concreto ne impedisca il godimento per le necessità abitative del proprietario.
In tal caso, dunque, il contribuente ha comunque diritto all’agevolazione "prima casa".
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