Non viene disconosciuta l’agevolazione prima casa qualora la donazione dell’abitazione preposseduta si risolve per mutuo consenso.
E’ quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 77 del 2 febbraio 2021, ad un contribuente, proprietario di un immobile considerato prima casa, che deve cederla in quanto ha acquistato un’altra abitazione sulla quale vuole avvalersi delle medesime condizioni agevolative.
L’istante fa presente di aver provveduto a disfarsi del primo immobile tramite atto di donazione al padre; in seguito, però, l’atto di donazione è stato annullato per mutuo consenso.
Ciò comporta la perdita delle agevolazioni in parola?
Occorre rifarsi al comma 4-bis, introdotto nella Nota II-bis, articolo 1. DPR n. 131/1986, che consente al proprietario di un immobile che beneficia delle agevolazioni prima casa di acquistare un altro bene, mantenendo il bonus, se aliena entro un anno la prima abitazione.
L’alienazione può senz’altro avvenire, come nel caso trattato, mediante donazione.
Inoltre, l’agevolazione può essere mantenuta anche se l'atto di donazione viene successivamente risolto per mutuo consenso, in quanto la pattuizione con la quale si realizza la retrocessione del bene donato nuovamente in capo all'originario possessore configura un nuovo atto di donazione.
Dunque, in tale fattispecie, si ritiene che il contribuente non decada dalle agevolazioni prima casa fruite perché la vendita del bene preposseduto è avvenuta e la risoluzione per mutuo consenso non rientra fra le ipotesi di decadenza disciplinate dalla norma.
Infine, l'atto di risoluzione per mutuo consenso di precedente atto di donazione va assoggettato a registrazione in termine fisso, con applicazione dell’imposta in misura fissa.
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