Agevolazione prima casa a catena

Pubblicato il 04 febbraio 2016

E’ ammesso il credito d’imposta “a catena” per l’acquisto prima casa.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, volto ad accertare che i contribuenti avessero indebitamente usufruito delle agevolazioni fiscali prima casa, e dunque, alla revoca ed al recupero dell’imposta.  

I contribuenti in questione, in particolare, avevano portato in detrazione il credito d’ imposta per l’acquisto di un secondo immobile – in seguito all'acquisto di un primo – per compensare quanto dovuto all'erario in conseguenza di un terzo successivo acquisto di altro immobile, dopo aver rivenduto il secondo, sempre da adibire a propria abitazione.  

Salvo il bonus se immobili destinati ad abitazione

Nel respingere le censure dell’Agenzia, la Suprema Corte, sezione tributaria civile, con sentenza n. 2072 depositata il 3 febbraio 2016,  ha precisato che in tema di agevolazioni tributarie per l’acquisto prima casa, il contribuente che, venduto l’immobile nei cinque anni dall'acquisto, abbia poi riacquistato, entro un anno da tale alienazione, un altro immobile, procedendo poi alla sua vendita ed all'acquisto infrannuale di un ulteriore immobile, può mantenere l’agevolazione solo se fornisce la prova che l’acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione ad abitazione propria degli immobili acquisiti nelle singole transazioni, in virtù del concreto trasferimento della residenza anagrafica nell'unità abitativa correlata.

Pertanto il contribuente ben può godere del credito d’imposta vantato in forza del primo acquisto anche più volte – fino a concorrenza dell’intera somma – qualora rivenda ed acquisti più volte, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa (immobile non di lusso ed acquisto infrannuale).

Nella fattispecie dunque, legittimamente il contribuente ha preteso di avvalersi di un credito di imposta acquisito con il secondo acquisto, anche se tale credito si era formato non già con il pagamento della somma, ma in virtù dell’utilizzo di altro credito di imposta relativo ad un precedente acquisto.

E ciò appare conforme allo spirito della norma che mira ad incentivare l’acquisto della prima casa beneficiando il contribuente, ovvero, autorizzandolo ad avvalersi più volte del medesimo credito, anche qualora quest’ultimo, per motivi personali, sia indotto nel tempo a rivendere l’immobile, per acquistarne altro più adatto alle mutate condizioni personali.

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