Il Mef, con decreto del 17 febbraio 2023, attua quanto disposto dall'art. 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativamente alle agevolazioni previste nei casi di cessione di azienda al fine di salvaguardare l'occupazione e dare continuità all'esercizio dell’attività imprenditoriale.
In particolare, la norma stabilisce che se le cessioni d'azienda o di rami di azienda (ai sensi dell'art. 23, comma 3-quater, DL n. 83/2012) vengono effettuate a titolo gratuito da imprenditori individuali in favore di piccole imprese costituite in forma di società cooperativa da parte dei lavoratori provenienti dall'azienda medesima, si applica:
La norma del Decreto sulle successioni e donazioni (D.lgs n. 346/1990) dispone che i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia, a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta purché gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
Al momento della presentazione della denuncia di successione o all'atto di donazione devono rendere apposita dichiarazione in tal senso.
Invece, ai sensi del Tuir, il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa.
Il beneficio si applica a condizione che la società cooperativa assuma gli ultimi valori fiscalmente riconosciuti dell'azienda e subentri nella posizione dell'imprenditore individuale in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa.
Quanto detto trova applicazione per le cessioni a titolo gratuito effettuate a decorrere dalla data di pubblicazione del medesimo decreto 17 febbraio 2023 (G.U. n. 51 del 1° marzo 2023).
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".