Agevolabili tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, senza eccezioni

Pubblicato il 13 febbraio 2010

Con la risoluzione n. 7 del 12 febbraio 2010, l’agenzia delle Entrate ha risolto un dubbio sorto circa la difformità di interpretazione tra la legge n. 449 del 1997 e il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto ministeriale n. 41 del 1998.

Prima di vedere le ragioni che hanno richiesto l’intervento dell’agenzia delle Entrate, si ricorda che sono agevolabili con la detrazione del 36% gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sostenuti nel corso dell’anno, per la ristrutturazione di case, di abitazioni e di parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

Il motivo del contendere è stato proprio il realizzarsi di interventi di manutenzione, straordinaria, di restauro e di risanamento su parti comuni di edifici.

Per quanto riguarda l’individuazione delle “parti comuni” interessate dall’agevolazione, la legge n. 449/1997, all’articolo 1, rinvia alle parti domenicali indicate all’articolo 1117 del Codice civile, mentre il regolamento attuativo fa un riferimento generico all’articolo 1117. Il citato articolo del Codice distingue tre categorie specifiche di parti comuni. Molte volte, però, i documenti di prassi che hanno preso a riferimento il testo dell’articolo in questione si sono fermati solo ad alcune delle tre specificazioni, a titolo esemplificativo, senza citarle tutte. Mentre il riferimento fatto dal Dm n.41/98 è risultato più rispondente alle finalità della previsione agevolativa, volta a finalizzare gli interventi di riqualificazione del patrimonio abitativo esistente facendo emergere base imponibile fiscale. Per tali ragioni, la detrazione si deve intendere riconosciuta su tutte le parti comuni dell’edificio residenziale, come definite dall’articolo 1117 del codice civile, in tutti e tre i suoi punti (1,2,3).

Con tale precisazione contenuta nella risoluzione in oggetto, l’agenzia delle Entrate ha voluto così far ritenere superate le precedenti interpretazioni di prassi offerte sull’argomento, ribadendo che l’interpretazione corretta è sicuramente quella estensiva. Pertanto, si può applicare l’agevolazione del 36% ai lavori effettuati su qualsiasi parte condominiale, senza eccezioni.

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