Agevolabili gli investimenti “necessari” all’impianto solo se eseguiti da un’unica impresa

Pubblicato il 11 novembre 2010 La Direzione regionale Lombardia, rispondendo ad un interpello (nota protocollo 46799 del 7 giugno 2010), ha fornito un importante parere negativo circa l’applicazione dell’agevolazione fiscale comunemente nota con il nome Tremonti-ter.

Si ricorda che l’articolo 5 del decreto legge n. 78/09 ha previsto la facoltà di detassare dal reddito d’impresa, nella misura del 50%, gli investimenti realizzati entro il 30 giugno 2010, purchè rientranti nella divisione 28 della tabella Ateco.

All’Amministrazione finanziaria è stato chiesto di esaminare la possibilità di applicare l'agevolazione non solo all’impresa che realizza un impianto classificato sotto il codice Ateco 28.29.20, anche agli impianti e alle attrezzature “di servizio”, cioè quegli impianti realizzati a supporto del principale da parte di altre società e non ricompresi nella citata divisione.

Nell’interpello proposto, le società che hanno realizzato gli investimenti di servizi “necessari” al funzionamento dell’impianto agevolato ritengono che il bonus vada esteso anche a questi ultimi, in virtù di un progetto unitario che lega le diverse società e per la contiguità delle aree.

Ma, è proprio su questo punto che la Dre Lombardia non si trova d’accordo, dato che il requisito dell’indispensabilità delle spese accessorie può essere fatto valere solo se l’investimento è realizzato da un unico soggetto. Quando, invece, tali spese vengono sostenute da soggetti differenti, l’agevolazione può essere fruita solo se gli impianti realizzati rientrano esplicitamente nella divisione 28 della tabella Ateco.

Così, la Dre Lombardia - allineandosi ad Assonime (circolare n. 5/2010) - conclude ribadendo che gli impianti accessori che risultano essere extra divisione 28 della tabella Ateco, sono agevolabili se risultano indispensabili e solo a condizione che l’investimento complessivo sia realizzato da un’unica impresa.
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