Agenzie di viaggi e tour operator: a chi spetta l'esonero contributivo 2022

Pubblicato il 07 luglio 2022

L'INPS, a seguito dell'autorizzazione della Commissione europea, pubblica le prime indicazioni sull'ambito di applicazione dell’esonero contributivo per i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, previsto dal decreto Sostegni ter.
Le istruzioni, emanate d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono contenute nel messaggio n. 2712 del 6 luglio 2022.
Quali datori di lavoro possono fruire dell'agevolazione contributiva?

Agenzie di viaggi e tour operator: esonero contributivo 2022

Il decreto Sostegni ter (articolo 4, comma 2-ter ,del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25) ha riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator.
L'esonero è concesso per il periodo di competenza aprile 2022-agosto 2022 ed è fruibile entro il 31 dicembre 2022.
Sono esclusi dall'agevolazione, e pertanto dovuti, i premi e i contributi INAIL.

L'esonero contributivo spetta nel limite di 56,25 milioni di euro per l'anno 2022. Il monitoraggio è a carico dell'INPS che non adotterà altri provvedimenti concessori al verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa (articolo 4, comma 2-quater e comma 2-quinquies del decreto-legge n. 4/2022).

La Commissione europea ha autorizzato l'agevolazione con decisione C(2022) 4384 final del 22 giugno 2022.

Ambito di applicazione

L'esonero contributivo è concesso a tutti i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, individuati dal codice ATECO 2007 della divisione 79.

A tali datori di lavoro l'INPS attribuisce il codice di autorizzazione (CA) 2J, che, a decorrere dal mese di giugno 2022, assume il seguente significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”.

Misura e istruzioni INPS

L’esonero contributivo previsto dal decreto Sostegni ter è concesso per il periodo di competenza aprile 2022 - agosto 2022 ed è riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'INPS con successivo messaggio fornirà le istruzioni per l’effettiva fruizione dell'esonero in parola, previa attribuzione del predetto codice di autorizzazione ai datori di lavoro beneficiari dell'agevolazione contributiva. Solo infatti a seguito di tale attribuzione i datori di lavoro potranno inoltrare le comunicazioni telematiche finalizzate all’esatta quantificazione dell’ammontare dell’esonero spettante.

Più nel dettaglio, le istruzioni in via di emanazione illustreranno:

  1. il procedimento di quantificazione dell’esonero contributivo e le modalità di compilazione del modulo telematico “Esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”. Il modulo , che sarà reso disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”) e consentirà ai datori di lavoro con CA 2J di fornire all'INPS le informazioni necessarie per determinare l’esatto ammontare dell’esonero spettante nonchè di dichiarare il rispetto dei limiti individuali di concedibilità dell’aiuto;
  2.  le modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

N.B. L'INPS fa presente che, considerando le risorse disponibili, il numero di mesi di concessione (fino a un massimo di 5) del beneficio per ogni datore di lavoro - per il periodo aprile 2022 - agosto 2022 – sarà individuato sulla base della totalità della platea dei beneficiari a cui è attribuito il CA 2J.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy