Interventi di recupero e di riqualificazione; detrazione per interventi di riduzione del rischio sismico nel particolare caso della cessione del credito. Questi i temi sui quali l’Agenzia delle Entrate dà parere in due consecutivi documenti di prassi.
Nell’uno – risposta ad interpello n. 174 del 10 giugno 2020 – fornisce la disciplina e l’interpretazione sulle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici. Nell’altro - risposta ad interpello n. 175 del 10 giugno 2020 – richiama, interpretandola, la normativa su condizioni e modalità di fruizione della detrazione prevista per gli interventi di adeguamento antisismico.
L'articolo 16-bis del TUIR disciplina la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Possono fruirne tutti i contribuenti assoggettati all'IRPEF, residenti o meno nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese. Sono detraibili le spese sostenute (secondo "criterio di cassa") ed effettivamente rimaste a carico di questi contribuenti. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.
In ordine alle condizioni e alle modalità di fruizione della detrazione prevista per gli interventi di adeguamento antisismico di cui all'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013, l’Amministrazione finanziaria ritiene che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 la detrazione per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente spetti per gli interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo quella stessa data, relativamente a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3; costruzioni adibite ad abitazione, anche diversa da quella principale, e ad attività produttive.
La detrazione spetta nella misura del 50 per cento nel limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo (l'ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari). Se gli interventi antisismici sono realizzati sulle parti comuni di edifici, la detrazione spetta nelle seguenti misure: 75 per cento, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore; 85 per cento, quando si passa a due classi di rischio inferiori.
Qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni.
I beneficiari della detrazione del 75 o dell'85 per cento, possono scegliere di cedere il credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Non è possibile, invece, cedere la detrazione a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.
La possibilità di cedere il credito riguarda tutti i potenziali beneficiari della detrazione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell'imposta.
Per gli interventi di riduzione del rischio sismico la norma ha individuato, in particolare, i seguenti soggetti in favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito:
- fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili;
- altri soggetti privati, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, anche in forma associata (società ed enti).
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