Agenzia Entrate. I chiarimenti interpretativi alla stampa raccolti nella circolare 6/E
Pubblicato il 20 febbraio 2015
Dopo gli incontri che si sono tenuti di recente con la stampa specializza e dopo aver risposto alle moltissime domande dei giornalisti su temi d’interesse vario (
Videoforum di Italiaoggi,
Telefisco del Sole24ore e
Forum lavoro), l’Agenzia delle Entrate è arrivata al consueto appuntamento di mettere per iscritto i
chiarimenti interpretativi resi in occasione dei suddetti appuntamenti.
Ecco, dunque, la corposa circolare riepilogativa, che quest’anno coincide con
la n. 6 del 19 febbraio 2015.
Gli argomenti chiariti dall’Agenzia alla stampa e raccolti nel nuovo documento di prassi sono molteplici, dalle black list, alla Certificazione unica, alle novità della dichiarazione unica precompilata (mod. 730 precompilato), allo split payment, per continuare con le specificazioni in materia di Iva, Irap e voluntary disclosure.
Certificazione unica
Vista l’imminente scadenza, l’Agenzia è stata molto decisa su ciò che riguarda l’argomento della
Certificazione unica.
È emerso un orientamento molto rigido nei confronti dei professionisti che si avvicinano per la prima volta a questo nuovo adempimento.
La scadenza per la trasmissione delle Certificazioni uniche all’Amministrazione finanziaria è prevista per il 7 marzo (slitta al 9 marzo perché cade di sabato).
Nel caso di inesattezze, si può inviare una nuova certificazione, senza incorrere nella sanzione di 100 euro, entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista (che si contano dal giorno 7 marzo). Dunque la correzione deve avvenire entro il 12 marzo.
Oltre tale data il sostituto è comunque tenuto a trasmettere la certificazione corretta. Solo per il primo anno di applicazione, se la certificazione contiene esclusivamente i dati inerenti il lavoro autonomo non occasionale, l’invio può avvenire anche dopo la scadenza, senza applicazione delle sanzioni.
Non è possibile avvalersi però del
ravvedimento operoso.
Non ci sono scusanti per chi commette errori o non rispetta la scadenza. La circolare, infatti spiega che la possibilità di ravvedersi sarebbe incompatibile con la tempistica prevista per l’invio delle certificazioni uniche e il loro utilizzo per l’elaborazione della
dichiarazione precompilata.