Agenzia Entrate: circolare riepilogativa delle novità fiscali introdotte dalla Manovra estiva

Pubblicato il 16 febbraio 2011 Le principali novità introdotte dal Dl 78/2010 sono state riprese in rassegna dall’agenzia delle Entrate nella circolare n. 4 del 15 febbraio 2011.

Il documento si presenta come un vademecum in 25 punti, in cui vengono illustrate le novità fiscali che gli uffici devono applicare a partire da quest’anno. Scopo della circolare agenziale è quello di contrastare qualsiasi tipo di evasione. Gli articoli della manovra estiva che vengono passati in rassegna sono quelli che vanno dal 18 al 55; un richiamo è stato fatto anche all’articolo 12 che riguarda la materia previdenziale.

A tal riguardo, si specifica che a partire dalle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2011, il computo dei trattamenti di fine servizio del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, che non sia già sottoposto al regime TFR, si effettua secondo le regole di cui all’articolo 2120 del Codice civile, concernente il trattamento di fine rapporto.

Un capitolo importante del documento è riservato agli accertamenti tributari. Si ricorda la rilevanza data ai Comuni nella compartecipazione alle azioni di accertamento, non solo incrementando di 3 punti percentuali il loro guadagno, ma imponendo loro di segnalare alle Entrate, alla Gdf e all’Inps tutte le informazioni utili a integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni dei contribuenti, per determinare gli eventuali maggiori imponibili fiscali e contributivi (art. 18).

Al successivo articolo 19 si dispone l’attivazione dell’Anagrafe Tributaria Immobiliare Integrata, un archivio cui si può ricorrere in caso di errata o mancata indicazione dei dati catastali: ogni qual volta si riscontri il pericolo di un’evasione fiscale e contributiva che si realizza nell’occultamento dell’effettiva consistenza catastale degli immobili oggetto di imposizione.

Sempre ai fini di porre in essere un’attenta azione di contrasto all’evasione fiscale, l’articolo 28 prevede che le banche dati di Agenzia delle Entrate e Inps vengano incrociate per scovare i lavoratori dipendenti e assimilati per i quali risultano contributi versati, ma non risulta una corrispondente dichiarazione dei redditi.

Il punto nodale del discorso relativo agli accertamenti è quello che riguarda gli “accertamenti esecutivi”, trattati all’articolo 29 del D.L. 78/2010. L’Agenzia, nel riesaminare tale punto, sottolinea l’importanza che viene attribuita a tutta una serie di disposizioni volte a potenziare l’attività di riscossione. Il provvedimento di legge, infatti, disciplina i nuovi contenuti degli avvisi di accertamento relativi alle imposte sul reddito, all'Iva e all'Irap dei connessi provvedimenti di irrogazione sanzioni, funzionali all'attività di riscossione. Inoltre, ricorda anche come i nuovi avvisi di accertamento debbano contenere sempre l’intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso. L’ulteriore precisazione al riguardo è che gli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2011 diventano titoli esecutivi al momento della notifica al contribuente.

Altro argomento ripreso e specificato dalla circolare n. 4/E/2011, riguarda le compensazioni. L’Agenzia sottolinea che al contribuente non è consentito effettuare alcuna compensazione se non assolve, preventivamente, l’intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento insieme con i relativi accessori. La stretta sulle compensazioni interessa anche le cartelle già notificate nel 2010 e quelle il cui termine di pagamento è già scaduto prima dell’inizio del 2011. Si può compensare, quindi, solo entro 60 giorni dalla notifica della cartella o se il pagamento dei ruoli é avvenuto in maniera tempestiva.
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