Agenzia Entrate, chiariti i dubbi sulle compensazioni dei crediti Iva

Pubblicato il 16 gennaio 2010

L’articolo 10 del Decreto legge n. 78/2009, prevede che la compensazione orizzontale di crediti Iva per importi superiori a 10mila euro può avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui gli stessi risultano e può essere operata esclusivamente attraverso gli strumenti telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate. Inoltre, lo stesso articolo di legge prevede che i contribuenti che vogliono utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a 15mila euro devono obbligatoriamente richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. Scopo delle suddette disposizioni normative è quello di contrastare gli abusi dello strumento della compensazione orizzontale dei crediti Iva, che non risultano dalla dichiarazione annuale e dalle istanze trimestrali, cioè di quei crediti creati apposta per essere utilizzati in compensazione nel solo modello F24.

Le nuove norme si applicano a partire dal 2010 e in particolare dal giorno lunedì 18, il primo di entrata in vigore della nuova disciplina delle compensazioni.

Per far chiarezza sulle nuove norma sulle compensazioni dei crediti Iva e, di conseguenza, sulla corretta applicazione delle disposizioni del decreto contro gli abusi e gli illeciti, l’agenzia delle Entrate ha rilasciato, in data 15 gennaio 2010, la prima circolare del nuovo anno.

La circolare n. 1/E/2010, dunque, stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2010, l’eccedenza Iva che supera i 10mila euro può essere utilizzata in compensazione (solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate) esclusivamente a partire dal 16° giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza di rimborso/compensazione trimestrale. Vale a dire che le nuove regole prenderanno il via dal prossimo 16 marzo. Stessa sorte per i crediti Iva di importo eccedente i 15mila euro annui. La compensazione per l’importo che eccede i 15mila euro su base annua è consentita dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione con visto di conformità o firma del revisore contabile.

Fino ai 10mila euro, invece, il contribuente è libero di compensare il credito Iva in F24 senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale, anche se dispone di un’eccedenza superiore e intende effettuare successivi utilizzi oltre la soglia. Dunque, da lunedì 18 gennaio (prima scadenza del nuovo anno) è consentito compensare il credito Iva del 2009 fino a 10mila euro senza alcun vincolo, a patto che vi sia certezza che l’importo emerga dalla prossima dichiarazione. Per ogni euro usato in compensazione eccedente la soglia indicata dei 10mila euro scatteranno i nuovi vincoli temporali e formali.

Il documento di prassi in oggetto contiene alcune importanti precisazioni. In primo luogo si specifica che il tetto dei 10mila euro è riferito all’anno di maturazione del credito e non all’anno solare di utilizzo in compensazione, ed è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di utilizzo del credito Iva (annuale, infrannuale). Le nuove disposizioni si applicano al credito Iva annuale relativo all’anno 2009 e ai crediti iva trimestrali relativi all’anno 2010. Ciò vuol dire che il credito Iva annuale 2008 e quelli trimestrali del 2009 potranno continuare ad essere utilizzati in compensazione nel corso del 2010, senza scontare i vincoli imposti dalle nuove disposizioni.

Di fronte a queste specificazioni, le categorie professionali e le maggiori associazioni chiedono il rinvio del nuovo adempimento di un anno, per evitare che i numerosi controlli da applicare su un numero sempre più elevato di documenti riferiti all’anno 2009 possano bloccare le compensazioni dei crediti Iva già nei primi mesi del nuovo anno, con un grave danno soprattutto per le imprese che già versano in una situazione di crisi di liquidità.

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