Agenzia delle Entrate. Chiarimenti sullo spesometro agli operatori del turismo

Pubblicato il 29 giugno 2011 La circolare n. 24/E/2011 non è riuscita sciogliere tutti i dubbi sui nuovi adempimenti legati al cosiddetto Spesometro (in vigore dal 1° luglio 2011), con la conseguenza che, in data 28 giugno 2011, l’agenzia delle Entrate è intervenuta con una lettera indirizzata agli operatori del turismo, al fine di rendere comprensibili quegli aspetti non del tutto chiari dell’argomento.

Le delucidazioni hanno riguardato i contratti quadro e i contratti con corrispettivo predeterminato, le operazioni realizzate nei confronti di più consumatori, i tour operator e le agenzia di viaggi.

Nel caso dei contratti continuativi, gli operatori devono distinguere quelli il cui corrispettivo è fissato all’origine da quelli in cui il corrispettivo matura in base alle singole richieste. Nel caso di contratti predefiniti, se il corrispettivo predeterminato supera la soglia dei 25mila euro per il 2010 oppure quella dei 3mila euro (o 3.600) per il 2011, l’operatore deve procedere con gli adempimenti previsti dallo spesometro ed effettuare le segnalazioni. Nei contratti quadro in cui non è previsto un corrispettivo predeterminato, gli operatori devono adempiere alla comunicazione quando la somma delle operazioni effettuate in relazione allo stesso contratto supera le soglie stabilite per far scattare i nuovi obblighi.

Altre specificazioni hanno riguardato l’emissione delle fatture da parte delle agenzie di viaggio per conto dei tour operator. L’Agenzia chiarisce che la comunicazione deve essere fatta solo da questi ultimi. Lo stesso accade nel caso in cui il contratto viene concluso in agenzia, ma la fattura viene emessa dal tour operator. L’agenzia di viaggio deve, comunque, collaborare con il tour operator per non essere chiamata a rispondere degli eventuali errori commessi da questi.
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