La risposta n. 315 del 31 maggio 2022 dell’Agenzia delle Entrate affronta il quesito sulla natura dei redditi percepiti dagli agenti sportivi e sulla possibilità o meno per gli stessi si usufruire del regime fiscale agevolato per lavoratori impatriati.
L'istante, cittadino italiano residente all'estero, dopo avere svolto la propria attività di procuratore sportivo come lavoratore autonomo e, successivamente, come amministratore unico di società dallo stesso costituita, dal 2014 si era stabilito all'estero come procuratore sportivo attraverso una società di diritto inglese.
In seguito, dal 2022, lo stesso è rientrato in Italia per avviare la propria attività in forma individuale con un solo collaboratore.
Ciò posto, vengono chiesti chiarimenti in ordine alla possibilità o meno di potere fruire del regime speciale per lavoratori impatriati, di cui all’art.16, commi 1 e 1- bis, del D.Lgs n. 147/2015, e in ordine alla qualificazione dei redditi prodotti nell'esercizio dell’attività di procuratore sportivo.
Per la tassazione agevolata temporanea riconosciuta ai lavoratori che trasferiscono la propria residenza dall'estero in Italia è richiesta la sussistenza dei seguenti due presupposti:
In presenza di tali condizioni, nel periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi quattro, il reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo per il 30% dell’ammontare (10% se la residenza è presa in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia).
Il beneficio è stato esteso dalla legge di bilancio 2021 per altri cinque periodi d’imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne a carico e a quelli che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti; durante tale periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell’imponibile per il 50% del loro ammontare (10% in presenza di almeno tre figli minorenni o a carico).
Sono oggetto di agevolazione:
Con riferimento alla attività di agente sportivo, l’Agenzia delle entrate richiama quanto disposto dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 37/2021, a norma del quale l'agente sportivo è colui che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti per la conclusione, la risoluzione o il rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, previo superamento di un esame di abilitazione e previa iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi.
Relativamente ai compensi, il successivo art. 8 del decreto stabilisce che gli stessi sono stabiliti in misura forfettaria o percentuale sul valore della transazione, in caso di trasferimento di una prestazione sportiva, oppure sulla retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo risultante dal contratto di lavoro, dando così una loro precisa connotazione nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo.
Si ritiene quindi che i redditi di lavoro autonomo prodotti nell'esercizio dell'attività di agente/procuratore sportivo svolta nel territorio dello Stato italiano concorrano alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta del 30% dal 2022, periodo d'imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia dell'istante, e per i quattro successivi.
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