Agenti “organizzati” con Irap
Pubblicato il 28 maggio 2009
Le Sezioni unite della Cassazione civile intervengono con quattro pronunce (sentenze
12108/09,
12109/09,
12110/09 e
12111/09) in merito all’assoggetabilità Irap per agenti di commercio e promotori finanziari. Nelle sentenze, con il chiarimento che le categorie citate devono pagare l’Irap solo nella sussistenza dell’autonoma organizzazione, si risolve la controversia sorta in seno alla sezione tributaria che vedeva alcune sentenze sostenere per agenti e promotori finanziari l’assoggettabilità all’imposta sempre e comunque. Per la soluzione al problema, spiegano i giudici delle Sezioni unite, si deve prendere a riferimento la sentenza della Corte costituzionale n. 156/2001, nella quale è affermato che bisogna considerare la sussistenza di requisiti minimi perché si possa parlare di impresa. Infatti, la Consulta poneva la questione della distinzione tra attività d’impresa e lavoro autonomo, spiegando che senza attività d’impresa l’assoggettamento ad Irap colpirebbe una base imponibile fittizia e ed un fatto non reale.