Agenti di commercio, niente Irap

Pubblicato il 06 febbraio 2008 La Cassazione, con la sentenza n. 2702 del 5 febbraio 2008, nel respingere il ricorso del Fisco in merito al rimborso Irap di un agente di commercio che possedeva solo beni strumentali modesti, ribadisce che gli agenti di commercio che girano con macchina e valigetta non sono soggetti all’imposta. Di contro, sono tenuti al versamento se hanno un ufficio e dei dipendenti. La sentenza, in assenza di chiarezza sui rimborsi Irap e sui professionisti soggetti a tale tassazione, fa rientrare l’attività dell’agente di commercio nella categoria dei lavoratori autonomi e non in quella degli imprenditori. Il nodo è proprio questo poiché se l’attività rientra tra quelle imprenditoriali l’imposta è sempre dovuta.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Sicurezza sul lavoro, incentivi INAIL per formazione e informazione: upload documentazione

29/04/2025

Ferie collettive, differimento adempimenti da chiedere entro il 31 maggio

29/04/2025

Certificazione parità di genere: più tempo per le attività formative per accedere al Fondo

29/04/2025

Memorandum: scadenze lavoro dal 1° al 15 maggio 2025 (con Podcast)

29/04/2025

Ultimi giorni per presentare la Dichiarazione IVA 2025

29/04/2025

Molestie in azienda: formazione dei datori di lavoro e dirigenti

29/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy