di Cassazione, con la sentenza n. 12905/2007, ha chiarito che la risoluzione consensuale di un contratto di locazione, accompagnata al mancato pagamento dei canoni, non è di per sé sufficiente ad escludere che i medesimi corrispettivi concorrano alla formazione della base imponibile Irpef, ai sensi dell’articolo 23 del Testo unico delle imposte sui redditi. ha respinto il ricorso del contribuente in quanto questi ha acquisito un diritto di credito alla percezione dei canoni per il periodo anteriore allo sfratto e in quanto, per attribuire alla risoluzione un’efficacia retroattiva, occorrerebbe la volontà inequivoca delle parti. Per i giudici, nel caso in esame non può di fatto configurarsi un effetto naturalmente retroattivo della risoluzione del contratto di locazione.
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