Affido condiviso, tempi di frequentazione anche diversi

Pubblicato il 11 dicembre 2018

Cassazione: il principio di bigenitorialità non comporta l’applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione dei figli.

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso avanzato da un padre contro la decisione di merito con cui era stato disposto l’affidamento della figlia minore al servizio sociale competente per l’assunzione delle decisioni più importanti afferenti la salute, la scuola, l’attività sportiva, riservando, poi, ai genitori, l’assunzione delle decisioni sulla vita quotidiana, fermo il collocamento prevalente presso la madre.

Detta statuizione era stata pronunciata nell’ambito di un giudizio riferito all’esercizio della genitorialità di padre e madre, nel corso del quale era stata accertata l’esistenza di una grave conflittualità tra i due genitori.

L’uomo aveva adito i giudici di legittimità lamentando, in primo luogo, la sproporzione e l’indeterminatezza del provvedimento di affido della minore ai servizi sociali.

Diritto va armonizzato con esigenze del minore

Tra gli altri motivi, il ricorrente si doleva anche di una violazione del principio di parità tra i genitori, posto che la Corte d’appello, modificando anche la regolamentazione del suo diritto di visita, aveva ridotto il pernotto infrasettimanale presso di lui.

Sul punto, la Prima sezione civile della Corte – ordinanza n. 31902 del 10 dicembre 2018 – ha ricordato come il principio di bigenitorialità si traduca sì nel diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse, ma che questo non comporti l’applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore.

L’esercizio di tale diritto, infatti, deve essere armonizzato, in concreto, con le complessive esigenze di vita del figlio e dell’altro genitore.

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