Il Consiglio di Stato si è espresso, con parere n. 2017 reso il 3 agosto 2018, sulle linee guida adottate dall’ANAC sull’affidamento dei servizi legali, nell’esercizio del potere di regolazione riconosciutole dal Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo n. 50/2016).
Il Collegio amministrativo è intervenuto a dirimere alcuni dubbi interpretativi insorti negli operatori del settore in seguito all’entrata in vigore del nuovo codice, profondamente innovativo in materia, appunto, di affidamento dei servizi legali, sottolineando, in particolare, che si tratta di linee guida non vincolanti, aventi natura di provvedimenti amministrativi.
I rilievi segnalati dalla Commissione speciale del CdS si sostanziano, in primo luogo, nella rilevata opportunità che le amministrazioni che intendano ricorrere al contratto di appalto dei servizi legali, procedano all’affidamento dell’intero contenzioso di loro interesse:
Con particolare riferimento alle procedure di affidamento dei servizi legali, il Consiglio ha evidenziato come l’indicazione contenuta nelle linee guida alle stazioni appaltanti sia quella di predisporre un elenco di professionisti dal quale attingere al momento del conferimento dell’incarico, eventualmente suddivisi per settore di competenza e costituiti dall’amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, resa pubblica mediante il sito istituzionale.
Lo stesso, pur condividendo questa impostazione, ha ritenuto opportuno rendere alcune precisazioni:
Secondo i giudici amministrativi, in definitiva, il criterio dell’estrazione a sorte “non può, all’evidenza, trovare spazio alcuno” e ne viene auspicata l’eliminazione.
Il criterio della competenza e quello della rotazione – si precisa, quindi, nel parere – possono essere coniugati solo in presenza di incarichi di minore rilevanza, anche per la loro eventualità serialità.
Con riferimento, a seguire, all’affidamento diretto dell’incarico, il Consiglio di Stato ha puntualizzato come non tutta la casistica indicata nelle linee guida Anac 2018 sia condivisibile “perché non vale a giustificare una modalità di affidamento degli incarichi speciale e derogatoria rispetto alle indicazioni codicistiche”.
In proposito, viene quindi precisato come “la particolarità che possa giustificare l’affidamento diretto deve essere diversa e strettamente collegata alla natura della controversia”.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".