Il Tar Lombardia, sezione quarta, nell'ambito di una gara indetta dal Comune per l’affidamento del servizio di recupero crediti vantati dall'Ente medesimo, dichiara l’illegittimità dell’affidamento al professionista risultato vincitore, con conseguente assegnazione dell’incarico allo Studio legale controinteressato.
Nella vicenda in questione, l’avvocato risultato vincitore (in base al criterio del prezzo più basso) aveva indicato un compenso di molto inferiore rispetto a quello degli altri partecipanti – pari ossia al solo importo da versare a titolo di contributo unificato – adducendo che il vero e proprio compenso gli sarebbe stato liquidato dalla parte debitrice senz'altro soccombente, vista la “certezza della pronosticata vittoria processuale”.
Tanto premesso, il Tar ritiene evidente che l’offerta del professionista quì ricorrente (praticamente pari a zero) appaia inammissibile ed indeterminata nel proprio contenuto, dunque non suscettibile di positiva valutazione ed accoglimento da parte della stazione appaltante.
In primo luogo, perché non può certo affermarsi l’esito sicuramente vittorioso di una controversia, essendo noto ad ogni operatore del diritto che ciascuna azione giurisdizionale reca in sé un inevitabile margine di incertezza.
Inoltre, anche in caso di esito vittorioso, la liquidazione delle spese non andrebbe al difensore ma al suo assistito (salvo la domanda di distrazione). Sempre che, oltretutto, il giudice non decida per la compensazione delle spese.
Infine – conclude il Tar Milano con sentenza n. 902 del 19 aprile 2017– al di là delle suesposte considerazioni, un’offerta pari a zero appare di dubbia legittimità, dal momento che non si rinvengono nel caso di specie ragioni peculiari per le quali la prestazione del professionista debba essere di fatto gratuita.
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