Il Tar della Campania, con sentenza n. 548 del 1° febbraio 2019, ha fornito alcune precisazioni per quanto concerne la possibilità o meno di affidamento di un contratto senza gara da parte di un'amministrazione aggiudicatrice ad un’altra pubblica amministrazione.
Ha ricordato che, in via generale, anche le amministrazioni pubbliche devono essere incluse nel novero degli operatori economici sottoposti alle regole della concorrenza.
Così, un affidamento di tal genere contrasta con le norme ed i principi sull'evidenza pubblica comunitaria quando ha ad oggetto servizi i quali, pur riconducibili ad attività di ricerca scientifica, ricadono, secondo la loro natura effettiva, nell'ambito dei servizi di ricerca e sviluppo.
Difatti – si legge nella decisione - l'obbligo della gara può essere escluso solo in presenza di contratti che istituiscono una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a questi ultimi.
Ipotesi, quest'ultima, configurabile quando dette forme di cooperazione siano rette unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico.
Al di fuori di questi casi, qualsiasi accordo avente contenuto patrimoniale ed astrattamente contendibile soggiace alle regole dell’evidenza pubblica.
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