Affare concluso? Mediazione parametrata al valore effettivo della compravendita

Pubblicato il 22 novembre 2011 Il compenso del mediatore deve essere calcolato facendo riferimento al valore reale dell’affare e non al prezzo indicato nell’atto di compravendita; e ciò, anche qualora non sia stato specificamente previsto in patti, tariffe professionali od usi, e tanto più in quanto si utilizzi il criterio di commisurarla ad una percentuale di un dato montante.

E’ quanto sancito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 24444 depositata lo scorso 21 novembre 2011, con riferimento ad una vicenda in cui, dopo che un mediatore aveva messo in contatto parte acquirente e parte venditrice, queste lo avevano scavalcato mettendosi d’accordo da sole senza notiziario della conclusione dell’affare.

Così, anche se, in generale, non vi è alcun obbligo per le parti di informare il mediatore della conclusione dell'affare, nel caso, come quello di specie, in cui vi sia un comportamento doloso delle parti volto a nascondere l’effettivo accordo, il termine di prescrizione entro cui il mediatore può far valere il proprio diritto alla prestazione – comunque dovuta - e che solitamente decorre dalla data del rogito notarile, va calcolato prendendo in considerazione la data in cui il mediatore abbia avuto conoscenza della conclusione dell’affare.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy