La Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha confermato la colpevolezza dell’amministratrice unica di un esercizio pubblico – ristorante, per la contravvenzione di cui all’art. 659 c.p., per aver permesso (o comunque non impedito) che l’impianto di aerazione del proprio locale superasse il limite differenziale di cui all'art. D.p.c.m. 14 novembre 1997, tale quindi da arrecare disturbo al riposo ed all'occupazione degli altri residenti.
Respinte dunque le censure della titolare, secondo cui si sarebbe nella specie verificato solo il superamento delle soglie differenziali (senza che fosse provato il disturbo alle occupazioni ed il riposo); sicché si sarebbe dovuta riconoscere soltanto la violazione amministrativa di cui di cui all'art. 10 Legge n. 447/1995 e non anche l’illecito penale.
Ricorre la fattispecie di cui all'art. 659 c.p. – ribatte in proposito la Corte con sentenza n. 31279 del 22 giugno 2017 – quando il fatto costitutivo dell’illecito sia rappresentato da qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto al mero superamento dei limiti di rumore. Ed è proprio quanto avvenuto nel caso de quo, laddove appunto non si ha a che fare con un’attività in sé rumorosa e come tale sottoposta al rispetto di specifiche normative in materia di emissioni sonore, ma con un’attività di diversa natura, in sé lecita, nel corso della quale si è arrecato disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, nei termini oggettivi riscontrati dai giudici di merito (e quindi non più censurabili in sede di legittimità).
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