Adesione ai Fondi di solidarietà bilaterali
Pubblicato il 21 luglio 2014
A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di Confindustria, dell’Associazione generale cooperative italiane, di Confcooperative e di Legacoop, il Ministero del Lavoro, con la risposta all’
interpello n. 21 del 17 luglio 2014, ha chiarito che:
- l’
adesione ai Fondi bilaterali è prevista esclusivamente per le imprese con organico
superiore mediamente ai quindici dipendenti, che non possano fruire di entrambe le forme di sostegno del reddito e dunque
non assoggettate al versamento della contribuzione per CIGO e CIGS (art. 3, comma 10, Legge n.
92/2012);
- in merito alle
modalità e condizioni per l’istanza di accesso ai predetti Fondi, occorrerà rimettersi alla
disciplina prevista da ogni singolo accordo/contratto collettivo di costituzione del Fondo e successivo
decreto interministeriale di istituzione.
L’interpello costituisce, per il Ministero, occasione per specificare che, stante il nuovo dettato normativo, le modalità e le condizioni individuate prima dell’entrata in vigore della L. n. 92/2012 dai singoli regolamenti ministeriali – e, in particolare, quelle concernenti le condizioni di accettazione dell’istanza stessa finalizzate a garantire la relativa copertura finanziaria – si possono ritenere oramai superate.