Sostituito, a causa delle variazioni legislative, il modello per l’adesione al regime di adempimento collaborativo. Deve essere utilizzato dal 17 dicembre 2024, data in cui è stato emesso il provvedimento prot. 450193 che lo ha approvato.
Detto modello è stato previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto Mef del 6 dicembre 2024, in attuazione dell'articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 128/2015.
Detta normativa dispone che i contribuenti che desiderano aderire a tale regime devono presentare la loro richiesta elettronicamente, utilizzando il modello disponibile sul portale web dell’Agenzia delle Entrate. Lo stesso modello deve essere impiegato anche da chi desidera esprimere la decisione di non proseguire nel regime, optando contro il rinnovo automatico.
Il nuovo modello sostituisce, a far data dal 17 dicembre 2024, quello approvato con provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate n. 54237 e n. 54749 del 14 aprile 2016 e successivamente modificato con atto del 4 maggio 2022, prot. n. 153271.
Il nuovo modello considera la graduale diminuzione della soglia di accesso e l'ottenimento della certificazione del tax control framework (TCF) da parte di professionisti qualificati, mirando a una maggiore standardizzazione del sistema e al potenziamento dei benefici premianti.
I soggetti che devono presentare il modello sono quelli con un fatturato o ricavi non inferiori:
L’ambito soggettivo è stato ampliato comprendendo quelli che entrano nella cooperative compliance a seguito di estensione del regime alle società partecipanti al gruppo Iva e le imprese estere che accedono alla cooperazione e collaborazione rafforzata.
Il "Modello di adesione al regime di adempimento collaborativo" - approvato dal provvedimento prot. 450193/2024 - è accessibile gratuitamente, in formato digitale, sul portale dell'Agenzia delle Entrate. Deve essere compilato dal contribuente interessato e inviato esclusivamente in modo elettronico all'ufficio "Adempimento collaborativo" della direzione centrale Grandi contribuenti e Internazionale, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it.
I non residenti che non dispongono di Pec possono, invece, trasmettere la loro domanda all'indirizzo di posta elettronica ordinaria dc.gci.adempimentocollaborativo@agenziaentrate.it.
Oltre ai rituali dati riguardanti il contribuente - denominazione, natura giuridica, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica - va selezionata la casella "Istanza di adesione al regime" per le nuove adesioni e la casella "Comunicazione della volontà di non permanere nel regime" per chi desidera uscire.
È necessario sempre compilare la casella "Impegno a produrre la documentazione". Questa documentazione deve essere inviata entro trenta giorni attraverso il nuovo servizio web chiamato "Adempimento collaborativo".
Inoltre, la casella "Richiesta di ammissione al regime per l'impresa che esercita direzione e coordinamento" deve essere selezionata per includere tale entità quando si considera che ciò sia essenziale per fornire informazioni utili all'amministrazione finanziaria nel contesto della procedura.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".