La sospensione dei versamenti disposta dall’art. 61, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, non opera per le ritenute relative alle addizionali regionali e comunali all’IRPEF.
I chiarimenti arrivano dall’Agenzia delle Entrate che, con la Risoluzione 1° giugno 2021, n. 40, comparando il tenore letterale delle disposizioni normative concernenti la sospensione dei versamenti previste dal Decreto Cura Italia per il periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, esclude, a differenza delle imprese che rientravano nelle disposizioni di cui al successivo art. 62, dall’ambito di applicazione le addizionali regionali e comunali all’IRPEF.
I sostituti d’imposta interessati, che abbiano optato per un piano rateale con scadenze successive al 1° giugno 2021, dovranno procedere tempestivamente al ricalcolo dei saldi ed al versamento di quanto dovuto senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, c.d. Decreto Cura Italia, ha disposto, tra le misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno alle famiglie, lavoratori e imprese, per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
In particolare, l’art. 61, comma 1, ha sospeso i termini di versamento delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, operate in qualità di sostituti d’imposta, gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali ed i premi per l’assicurazione obbligatoria, entrambi per il periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, nonché i termini dei versamenti relativi all’Imposta sul Valore Aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.
Interessati alla predetta misura sono i soggetti esercenti le seguenti attività, contemplate dal successivo comma 2, ed aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato:
Diversamente, il successivo art. 62, comma 2, ha sospeso, invece, anche il versamento delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a due milioni di euro nel periodo d’imposta precedente (2019).
La risoluzione n. 40, dell’Agenzia delle Entrate, in riscontro a diverse richieste di chiarimento, opera un raffronto tra il tenore letterale tra le due disposizioni evidenziando la non casuale scelta del legislatore nel richiamare espressamente le “trattenute relative all’addizionale regionale e comunale” non citate nell’art. 61 del Decreto Cura Italia.
Art. 61, comma 1 |
Art. 62, comma 2 |
Per i soggetti di cui al comma 2, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi: a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020; b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020; c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020. |
Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020: a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; b) relativi all'imposta sul valore aggiunto; c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. |
Ciò assunto, la norma non consente di ricomprendere, per le citate imprese contemplate dall’art. 61, le addizionali regionali e comunali tra i versamenti sospesi, sicché, anche in ragione del rappresentato disallineamento tra le due disposizioni, del susseguirsi di provvedimenti normativi e della risonanza mediatica concernente la sospensione dei versamenti, ancorché in senso atecnico e generico, l’Agenzia delle Entrate – atteso il legittimo fraintendimento generatosi – ha concesso la possibilità di provvedere tempestivamente al versamento degli eventuali importi sospesi a titolo di trattenute sulle addizionali regionali e comunali all’IRPEF, senza l’aggravio di sanzioni ed interessi, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 10, legge 27 luglio 2000, n. 212.
A maggior chiarezza della ricostruzione operata, i soggetti che dovranno procedere al tempestivo versamento delle ritenute operate a titolo di addizionali regionali e comunali ed erroneamente sospese ai sensi dell’art. 61, comma 1, sono da circoscrivere tra coloro che si sono avvalsi dell’ulteriore rateizzazione concessa dall’art. 97, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha ammesso la possibilità di dilazionare il 50% degli importi oggetto di sospensione sino a ventiquattro rate negli anni successivi al 2020, e, in particolare, per coloro i cui piani prevedevano versamenti rateali successivi all’emanazione della citata Risoluzione 1 giugno 2021, n. 40.
QUADRO NORMATIVO Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 40 del 1° giugno 2021 |
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