Addizionale per il “Fondo vittime dell’amianto” in autoliquidazione del 2012

Pubblicato il 07 maggio 2011 Si ricorda che la Finanziaria 2008 ha istituito presso l’Inail il "Fondo per le vittime dell'amianto” e che il decreto interministeriale n.30 del 12 gennaio 2011, entrato in vigore il 13 aprile scorso, ha disciplinato l'organizzazione e il finanziamento, oltre che le modalità di erogazione del beneficio. Sempre con tale Regolamento sono stati definiti la composizione, la durata in carica e i compiti del Comitato, istituito per la gestione del Fondo.

Con la circolare n. 32 del 2011, l’Inail definisce i beneficiari che hanno diritto alla prestazione del Fondo, specificando che si tratta dei lavoratori titolari di rendita diretta, ai quali sia stata riconosciuta, dall'Inail, una patologia derivante dall’esposizione all'amianto e i familiari dei lavoratori vittime dell'amianto e della fibra "fiberfrax".

Il beneficio riconosciuto ai suddetti individui è una prestazione aggiuntiva alla rendita percepita, che ne costituisce il presupposto, e che è erogato d'ufficio dall'Inail. Per l'accesso al beneficio non deve essere presentata alcuna istanza.

Il diritto al beneficio decorre dal 1° gennaio 2008 e la prestazione aggiuntiva è applicata alle rendite percepite da detta data.

Nella circolare, l’Istituto assicuratore specifica, inoltre, che l’addizionale sui premi assicurativi dovuta dalle imprese per finanziare il citato Fondo dovrà essere versata in sede di autoliquidazione a partire dal 2012, mentre per gli arretrati sarà lo stesso Inail a richiederne il pagamento.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Disegni+ 2024, dal 12 novembre l’invio delle domande di agevolazione

31/10/2024

Pause prolungate e non autorizzate giustificano il licenziamento

31/10/2024

Giustizia tributaria: sì definitivo al Testo Unico di riordino

31/10/2024

Disegni+ 2024, istanze al via dal 12 novembre 2024

31/10/2024

Revisori enti locali: iscrizione al registro 2025

31/10/2024

CPB 2024-2025: ultima chiamata senza proroghe. La posizione del MEF

31/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy