Addizionale per il “Fondo vittime dell’amianto” in autoliquidazione del 2012

Pubblicato il 07 maggio 2011 Si ricorda che la Finanziaria 2008 ha istituito presso l’Inail il "Fondo per le vittime dell'amianto” e che il decreto interministeriale n.30 del 12 gennaio 2011, entrato in vigore il 13 aprile scorso, ha disciplinato l'organizzazione e il finanziamento, oltre che le modalità di erogazione del beneficio. Sempre con tale Regolamento sono stati definiti la composizione, la durata in carica e i compiti del Comitato, istituito per la gestione del Fondo.

Con la circolare n. 32 del 2011, l’Inail definisce i beneficiari che hanno diritto alla prestazione del Fondo, specificando che si tratta dei lavoratori titolari di rendita diretta, ai quali sia stata riconosciuta, dall'Inail, una patologia derivante dall’esposizione all'amianto e i familiari dei lavoratori vittime dell'amianto e della fibra "fiberfrax".

Il beneficio riconosciuto ai suddetti individui è una prestazione aggiuntiva alla rendita percepita, che ne costituisce il presupposto, e che è erogato d'ufficio dall'Inail. Per l'accesso al beneficio non deve essere presentata alcuna istanza.

Il diritto al beneficio decorre dal 1° gennaio 2008 e la prestazione aggiuntiva è applicata alle rendite percepite da detta data.

Nella circolare, l’Istituto assicuratore specifica, inoltre, che l’addizionale sui premi assicurativi dovuta dalle imprese per finanziare il citato Fondo dovrà essere versata in sede di autoliquidazione a partire dal 2012, mentre per gli arretrati sarà lo stesso Inail a richiederne il pagamento.
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