Sono stati resi noti i codici tributo che gli intermediari finanziari devono utilizzare per versare l’acconto e il saldo dell’addizionale Ires.
La risoluzione n. 49 del 16 maggio 2019 dell’agenzia delle Entrate fa presente che due codici sono di nuova istituzione mentre un terzo è stato ridenominato.
La legge di stabilità 2016 ha disposto, per gli intermediari finanziari, l’applicazione di un’addizionale del 3,5% all’aliquota Ires ordinaria. La norma non riguarda le società di gestione dei fondi comuni d’investimento e le società di intermediazione mobiliare.
La risoluzione 49/2019, al fine di tenere distinti i versamenti dell’addizionale da quelli relativi all’Ires corrisposta con aliquota ordinaria, istituisce i seguenti codici tributo da indicare nel modello F24, con riferimento ai pagamenti in acconto:
Per quanto riguarda il saldo, invece, va utilizzato il codice tributo già attivo “2025”, istituito con la risoluzione n. 42/E/ 2014, per il versamento dell’addizionale Ires di cui all’articolo 2, comma 2,del Dl n. 133/2013, usato solo per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.
Queste le istruzioni per la compilazione del modello F24:
Per i codici “2025” e “2041”, nel campo “Rateazione/regione/prov./mese rif.” vanno indicate le informazioni relative all’eventuale rateazione nel formato “NNRR” (“NN” rappresenta il numero della rata che si versa e “RR” indica il numero complessivo delle rate); in caso di pagamento in un’unica soluzione, invece, deve essere inserito “0101”.
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