Addebito nella separazione
Pubblicato il 28 aprile 2016
In questo articolo:
- Lettere di scuse Irrilevanti per addebito
- Addebito al coniuge prevaricatore
- Addebito al marito che gestisce male azienda comune
- Addebito a chi ha figli da altra relazione
- Addebito al marito fedifrago e violento
- Niente addebito per moglie che denigra marito
- Addebito con relazione extraconiugale gay
- Addebito al marito che nasconde infertilità
- Addebito alla moglie che rifiuta intimità sessuale
- Niente addebito al fedifrago Se moglie non vuole figli
- Addebito al coniuge che porta via figli
- Addebito a chi lesina su denaro per famiglia
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Lettere di scuse Irrilevanti per addebito
In materia di separazione personale, sono irrilevanti, ai fini dell’addebito, i frammenti di alcune vecchie lettere di scuse – riportati in atti – indirizzate dall'allora partner, trattandosi di dichiarazioni di autocritica inidonee ad integrare il valore di confessione e non attestanti di per sé alcuna violazione dei doveri coniugali.
E’ quanto in sintesi affermato, recentemente, dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, respingendo il ricorso di un uomo che voleva porre a carico della moglie l’assegno di mantenimento e l’addebito della separazione.
Appare del tutto impropria, precisano in proposito gli ermellini, l’attribuzione di valore confessorio alle lettere di cui il ricorrente ha trascritto nel ricorso solo alcuni stralci. Si tratta infatti di affermazioni della moglie – di cui una tra l’altro risalente ad un periodo remoto rispetto alla separazione – che se estrapolate dal loro contesto, non sono di certo idonee ad integrare il valore di una confessione, rispetto ad una valutazione strettamente riservata al giudice di merito quale l’addebito della separazione.
Sotto il profilo fattuale, oltretutto, tali lettere non attestano alcuna violazione dei doveri coniugali, trattandosi di mere autocritiche compiute in un contesto riservato e con riferimento ad una relazione quale quella matrimoniale, in cui abitualmente il comportamento dei coniugi esprime luci ed ombre.
Né l’essersi assunti la responsabilità della separazione – chiarisce la Corte con ordinanza n. 8149 del 22 aprile 2016 - può necessariamente significare aver tenuto un comportamento violativo dei suddetti doveri coniugali, tale da aver reso intollerabile la prosecuzione della relazione.
Piuttosto dovrebbe attribuirsi a tale espressione, il diverso significato di assunzione della scelta di interrompere il legame, che equivale all'esercizio di una libertà fondamentale, quale quella di autodeterminarsi nell'esercizio della conduzione di vita familiare e personale.
Addebito al coniuge prevaricatore
Sempre in argomento, la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con altra pronuncia, ha chiarito come la separazione sia da addebitarsi al coniuge prevaricatore.
Ha così respinto il ricorso di un uomo – avverso la pronuncia di merito che gli aveva addebitato la separazione coniugale – in quanto dall'istruttoria era emerso che lo stesso aveva un carattere estremamente autoritario nei confronti della moglie, volto a limitarne la libertà di decisione ed intollerante nei confronti di qualsiasi contestazione. E ciò al punto che, di fronte ai tentativi della donna di esprimere la propria opinione, egli reagiva con offese, attacchi d’ira e violenza, tenendo un comportamento che, nonostante la terapia a cui la coppia si era sottoposta, egli non aveva voluto mutare (e nemmeno dopo la richiesta di separazione da parte della moglie).
Infine, il fatto di essere un padre presente nella vita dei figli ed attento alle esigenze familiari, non vale ad escludere – a parere della Corte, con sentenza n. 753 del 19 gennaio 2015 – l’addebito a carico dell’uomo, stante la sua indubbia responsabilità nella crisi coniugale.
Addebito al marito che gestisce male azienda comune
In altra occasione, la Corte di Cassazione ha parimenti riconosciuto l’addebito della separazione ad un uomo, ove la moglie aveva addotto la sua mala gestio dell’azienda agricola comune, non avendola mai coinvolta nella gestione ed avendo posto in essere atti di sottrazione dei cespiti comuni.
Domanda di addebito dapprima respinta dalla Corte territoriale, secondo cui non pareva rilevante valutare la gravità o meno dei comportamenti gestori del marito o se questi avesse posto in essere o meno distrazione dei beni comuni, dovendo tale comportamento essere inquadrato nell'ambito di quel potere semi assoluto – noto nelle campagne ove i coniugi esercitavano l’attività - che lascia ogni decisione ed arbitrio al padre, riconosciuto dominus della gestione familiare.
Ma la Suprema Corte ha viceversa ritenuto fondato il ricorso della donna, che, al di là dell’accertamento della mala gestio nell'impresa comune, aveva ad oggetto un comportamento interpersonale dispotico del marito, che ha lentamente ma irreparabilmente minato l’affectio coniugalis.
A fronte di un riscontro effettivo circa questo dato esistenziale, la Corte d’Appello – sindacano gli ermellini – ha erroneamente valorizzato elementi sociologici e psicologici che non possono avere rilievo se rapporti ai principi che regolano il diritto di famiglia da almeno quarantanni.
Ci si riferisce, in particolare, al principio di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi ed al criterio di regolazione dei rapporti tra di essi basato sulla ricerca dell’accordo e sul rispetto della pari dignità nella conduzione della vita familiare.
Non è dunque possibile giustificare uno scostamento da detti valori costituzionali fondamentali – conclude la Corte con sentenza n. 8094 del 21 aprile 2015 - basato sul permanere della rilevanza, in alcune aree sociali, di quel ruolo gerarchico che legittimava l’autorità del marito nelle società patriarcali.
Addebito a chi ha figli da altra relazione
Ed ancora, la Corte di Cassazione, prima sezione civile, ha sancito che spetta l’addebito della separazione a carico di colui che ha un figlio da una relazione extraconiugale, anche se l’altro coniuge lo ha tollerato.
La Corte capitolina, in particolare, ha ritenuto sussistere, nella fattispecie, il nesso causale tra l’infedeltà del marito e la crisi coniugale, mentre è irrilevante il lungo periodo trascorso tra la scoperta del tradimento e la richiesta di separazione da parte della moglie.
Si legge ancora nella sentenza n. 929 del 17 gennaio 2014, che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale. Non può tuttavia sottacersi che il venir meno dell’obbligo di fedeltà coniugale – soprattutto, come nel caso de quo, attraverso una relazione extraconiugale nell'ambito della quale sia stata generata prole – rappresenta una violazione talmente grave di tale obbligo, da ritenersi di regola causa della separazione personale e quindi, di per sé sufficiente a giustificare l’addebito a carico del coniuge responsabile.
Addebito al marito fedifrago e violento
Restando in argomento, la Corte di Cassazione ha sancito l’addebito della separazione a carico del marito fedifrago e violento, e non della moglie, che con atteggiamento vendicativo lo ha denigrato agli occhi del figlio.
La Corte Suprema, con sentenza n. 23236 del 14 ottobre 2013, ha dunque ritenuto congrua la decisione dei giudici territoriali in fatto di addebito della separazione, stante la condotta violenta tenuta in casa dall'uomo, nonché la relazione extraconiugale nata da oltre dieci anni con altra donna, che aveva determinato la rottura del rapporto con la moglie.
Niente addebito per moglie che denigra marito
Per i giudici di legittimità appare inoltre irrilevante e non degno di addebito, l’atteggiamento rigido della moglie, tendente a squalificare l’altro coniuge agli occhi dei figli ed a provocare in essi odio nei confronti del padre.
Addebito con relazione extraconiugale gay
Anche l’intrattenere un relazione extraconiugale di natura omosessuale – su testimonianza dei parenti della parte tradita – può essere causa di addebito della separazione.
E’ quanto dedotto dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 19114 del 2 novembre 2012, osservando che la rottura della coppia era avvenuta per il fallimento del matrimonio imputabile ai soli comportamenti del marito, incompatibili con i doveri coniugali. Sono state infatti le sue scelte omosessuali a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ed a tal fine la Corte ha ritenuto legittima e sufficiente la testimonianza circa la relazione extraconiugale gay, riportata da alcuni parenti della moglie.
Addebito al marito che nasconde infertilità
Ancora, sempre secondo la Corte Suprema, prima sezione civile, la separazione può essere addebitata al marito che nasconde la propria infertilità e che decide di interrompere unilateralmente i tentativi d fecondazione assistita.
In particolar modo gli ermellini hanno ravvisato nella condotta dell’uomo – che prima non ha rivelato di essere la causa esclusiva della infertilità di coppia e successivamente non ha condiviso con la moglie le difficoltà di accettare il progetto di procreazione assistita – una costante violazione dell’obbligo di lealtà reciproca che caratterizza la comunione affettiva posta alla base del vincolo matrimoniale.
La frustrazione che ne è conseguita, derivante dalla reiterata disconferma dell’affidamento - a parere della Corte con sentenza n. 7132 del 9 aprile 2015 - è del tutto idonea a costituire la causa della impossibilità di proseguire il rapporto matrimoniale e dunque a giustificare l’addebito.
Addebito alla moglie che rifiuta intimità sessuale
La stessa Corte di legittimità, in altra circostanza, ha chiarito come sia legittimo l’addebito della separazione a carico della moglie che per diversi anni – nella specie sette – ha negato al marito ogni intimità sessuale, poiché ciò risulta incompatibile con una normale relazione coniugale.
Al riguardo il Supremo Collegio ha ribadito che il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge, provocando oggettiva frustrazione e non di rado irreversibili danni sul piano dell’equilibrio psico fisico, costituisce una gravissima offesa alla dignità del partner e configura violazione all'inderogabile dovere di assistenza morale sancito dall'art. 143 c.c. , che ricomprende tutti gli aspetti di sostegno nei quali si estrinseca il concetto di comunione coniugale.
Tale volontario comportamento di rifiuto – precisa ancora la Corte con sentenza n. 19112 del 6 novembre 2012 – sfugge ad ogni giudizio di comparazione, non potendo in alcun modo essere giustificato come reazione e ritorsione nei confronti del partner e, pertanto, legittima pienamente l’addebito della separazione, rendendo impossibile al coniuge il soddisfacimento delle proprie esigenze affettive e sessuali.
Niente addebito al fedifrago Se moglie non vuole figli
Ed ancora, può essere negato l’addebito al marito, ancorché fedifrago, qualora la moglie rifiuti di avere figli.
Lo ha sancito di nuovo la Corte di Cassazione, con sentenza n. 16089 del 21 settembre 2012, ritenendo che il comportamento infedele del marito in costanza di matrimonio, sia dipeso dalla condotta della moglie, non propensa ai doveri coniugali come quello di dargli un figlio.
L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale – si legge ancora nella sentenza – non può giustificare, da sola, una pronuncia di addebito della separazione, qualora una tale condotta sia successiva al verificarsi di una accertata situazione di intollerabilità della convivenza, sì da costituire non la causa di detta intollerabilità ma una sua conseguenza.
Addebito al coniuge che porta via figli
Il Supremo Collegio, prima sezione civile, riconosce inoltre l’addebito della separazione a carico del coniuge che va via dalla casa coniugale portando con sé i figli minori e facendo perdere le sue tracce, anche dopo il provvedimento di affidamento del giudice.
Risulta infatti valutabile, al fine di attribuire la colpa nella separazione – secondo gli ermellini con sentenza n. 10719 dell’8 maggio 2013 - la condotta del coniuge che, in modo assolutamente unilaterale, impone all'ex una condizione di lontananza dai figli.
Addebito a chi lesina su denaro per famiglia
Infine, la separazione può essere addebitata al coniuge che lesina sul denaro necessario alla famiglia. Ed a tal fine assume particolare rilevanza la testimonianza di figli.
E’ quanto sancito dalla Suprema Corte con sentenza n. 14349 del 9 agosto 2012, confermando il verdetto di merito che aveva addebitato la separazione al marito, in quanto faceva eccessiva economia sul denaro necessario alla moglie e si disinteressava dell’educazione del figli, mostrando un certo distacco dagli stessi.
Quadro Normativo |
art. 143 c.c.; Corte di Cassazione, ordinanza n. 8149 del 22 aprile 2016; Corte di Cassazione, sentenza n. 753 del 19 gennaio 2015; Corte di Cassazione, sentenza n. 8094 del 21 aprile 2015; Corte di Cassazione, sentenza n. 929 del 17 gennaio 2014; Corte di Cassazione, sentenza n. 23236 del 14 ottobre 2013; Corte di Cassazione, sentenza n. 19114 del 6 novembre 2012; Corte di Cassazione, sentenza n. 7132 del 9 aprile 2015; Corte di Cassazione, sentenza n. 16089 del 21 settembre 2012; Corte di Cassazione, sentenza n. 10719 dell’8 maggio 2013; Corte di Cassazione, sentenza n. 14349 del 9 agosto 2012. |
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