Si va verso la proroga della sospensione dei mutui per l'acquisto della prima casa per lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali. Ad annunciarlo è lo stesso sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Claudio Durigon, nell'interrogazione in Commissione finanze alla Camera del 14 aprile 2021.
In particolare, il fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (cd. “Fondo Gasparrini”), istituito con la L. n.244/2007, prevede la possibilità, per titolari di un mutuo fino a 250.000 euro contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare, al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate, sostenendo il 50% degli interessi maturati nel periodo di sospensione.
In considerazione dell'emergenza sanitaria il fondo è stato rifinanziato con 400 milioni di euro ed esteso, con l'art. 54 del D.L. n. 18/2020 (“Decreto Cura Italia”), fino al 17 dicembre 2020, anche, tra gli altri, a:
che hanno subito riduzioni del fatturato in conseguenza della chiusura delle loro attività in attuazione di disposizioni dell'autorità competente per l'emergenza Coronavirus.
È stata inoltre prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità della sospensione dei mutui, che non è stata però attivata per tutte le categorie alle quali era stato temporaneamente concesso il beneficio, escludendo lavoratori autonomi, liberi professionisti, artigiani e commercianti.
Le ASD e SSD possono ricevere il beneficio previsto solamente dal “Decreto Sostegni” limitatamente alle sole attività commerciali svolte, rimanendo esclusa l'attività istituzionale da essi esercitata.
Da notare che nel computo dei ricavi per l'accesso al contributo vanno considerati solo i ricavi con rilevanza ai fini IRES.
La conferma è arrivata sempre dal sottosegretario Claudio Durigon, rispondendo ad un'interrogazione in commissione finanze, specificando che “ai fini dei requisiti di accesso al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del “Decreto Legge Sostegni”, le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, devono fare riferimento ai ricavi connessi all'attività commerciale da essi svolta e rilevante ai fini IRES”.
Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nonché quelli derivanti da attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
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